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Regolamento 23 giugno 2020, n. 43/R

Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020).

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

Articolo 12
Erogazione degli incentivi
1. Ai fini della determinazione degli incentivi da erogare il DRC verifica che tutte le funzioni e attività di cui all’articolo 3 siano state svolte senza ritardi rispetto al cronoprogramma e/o incrementi di costi, tenuto conto di quanto previsto dal Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni.
2. L’incentivo da erogare per la funzione e attività nella quale si siano verificati ritardi o incrementi nei costi dell’appalto, imputabili ai membri del gruppo tecnico, è decurtato sulla base di criteri improntati a consequenzialità, proporzionalità e interdipendenza: in caso di ritardi rispetto al cronoprogramma, l’incentivo è decurtato proporzionalmente alla durata del ritardo rispetto alla durata complessiva del cronoprogramma; in caso di incremento di costi, l’incentivo è decurtato proporzionalmente all’entità dell’incremento dei costi rispetto all’importo iniziale dell’appalto.
3. In caso sia di ritardo che di incremento dei costi, le decurtazioni per il ritardo nella realizzazione si sommano a quelle previste per l'incremento dei costi fino all’importo massimo del 100 per cento della quota parte individuale.
4. Nel caso in cui, durante le fasi di realizzazione dei lavori o acquisizione dei servizi/forniture, si generino ritardi e/o incrementi di costi dell’appalto, per motivi non imputabili ai membri del gruppo tecnico, il RUP ne dà comunicazione al DRC indicando le motivazioni di tali ritardi e/o incrementi di costi. Il DRC provvede ad aggiornare, se necessario, il cronoprogramma.
5. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano la quota del fondo di cui all’articolo 9, comma 6, lettera b).
6. L’applicazione dell’eventuale decurtazione è preceduta da una comunicazione scritta da parte del DRC ai membri del gruppo tecnico interessati, che possono presentare controdeduzioni.
7. L’incentivo spettante al collaudatore o all’incaricato di verifica di conformità non è oggetto della decurtazione di cui Sito esternoart. 61, comma 9, del d.l. n. 112/2008 conv. in Sito esternoL. 133/2008 .

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.