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Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) e in particolare l'articolo 4;


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 16 gennaio 2020;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 62 del 27 gennaio 2020;


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 21 febbraio 2020;


Visto il parere favorevole con suggerimenti espresso dalla Seconda Commissione consiliare “Sviluppo economico e rurale, cultura, istruzione, formazione” nella seduta del 26 febbraio 2020;


Visto l’ulteriore parere della struttura regionale competente di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2020, n. 301;


Considerato quanto segue:


1. al fine di dare piena applicazione alla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), entrata in vigore il 13 dicembre 2018 ma con alcune disposizioni in materia di grandi strutture di vendita rimaste inapplicate in attesa del regolamento attuativo, sono definite le disposizioni in ordine al funzionamento della conferenza dei servizi tra Regione, provincia e comune interessati, competente a esprimere il parere preliminare al rilascio dell’autorizzazione all’apertura, trasferimento e ampliamento delle grandi strutture;


2. al fine di garantire un’adeguata funzionalità agli esercizi commerciali in sede fissa e la loro migliore raggiungibilità da parte dell’utenza, riducendo nel contempo l’impatto di tali insediamenti sulla viabilità pubblica, sono previsti standard di parcheggio dimensionati in proporzione alla superficie di vendita realizzata, ne sono individuate le caratteristiche strutturali e funzionali e sono definite le caratteristiche dei collegamenti viari tra le strutture commerciali e la viabilità pubblica. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, sono altresì individuate le ipotesi nelle quali il comune può ridurre gli standard, in considerazione delle caratteristiche dei luoghi o dell’utenza;


3. al fine di favorire la migliore fruizione degli esercizi commerciali da parte dell’utenza, è prevista la presenza obbligatoria di servizi igienici destinati alla clientela in misura proporzionale alla superficie di vendita, opportunamente forniti di fasciatoi;


4. al fine di rendere più facilmente fruibili gli esercizi commerciali anche alle persone con disabilità, è richiamata la necessaria osservanza delle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;


5. al fine di garantire che le scelte in ordine alla destinazione delle quote di oneri di urbanizzazione specificamente finalizzate alla rivitalizzazione di aree commerciali, ai sensi dell’articolo 102, comma 4, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), siano assunte attraverso procedure trasparenti e condivise, sono previste procedure concertative di livello comunale;


6. al fine di dare piena attuazione all’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica), sono definiti i requisiti per l’attribuzione della qualifica di internazionali e nazionali alle manifestazioni fieristiche e sono stabiliti i requisiti dei quartieri fieristici destinati ad accogliere le manifestazioni internazionali e di quelli che possono ospitare le manifestazioni nazionali. Sono altresì definiti i criteri per l’attribuzione della qualifica di internazionali o nazionali alle manifestazioni fieristiche alla prima edizione e i settori di specializzazione merceologica delle manifestazioni;


7. ai fini della certificazione dei dati relativi alle manifestazioni fieristiche, è riconosciuto il ruolo di Accredia, designato quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 dicembre 2009;


8. al fine di garantire continuità all’attività di impresa, è prevista una disposizione che consente al quartiere fieristico di continuare a ospitare le manifestazioni internazionali e nazionali qualora, in sede di controllo, venga riscontrato non conforme ai requisiti prescritti dalle disposizioni regionali, sempre che rispetti le disposizioni in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di agibilità, a condizione che il soggetto che ne ha la disponibilità presenti un dettagliato progetto di adeguamento entro il termine massimo di dodici mesi, decorsi inutilmente i quali nel quartiere fieristico non potranno svolgersi manifestazioni con qualifiche per le quali il quartiere non presenti un’adeguata conformità;


9. al fine della predisposizione dei calendari fieristici, sono dettate norme di dettaglio relative alla modalità e alla tempistica di invio delle richieste di inserimento e disposizioni in ordine alla pubblicazione dei calendari;


10. al fine di accogliere il suggerimento della Seconda Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo, è riformulato il comma 1 dell’articolo 2.


Si approva il presente regolamento:


Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e definizioni (articolo 4 della l.r. 62/2018 )
1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).
2. Ai fini del presente regolamento, per Codice si intende la l.r. 62/2018 .
Art. 2
Requisiti dei centri di assistenza tecnica e procedure per il rilascio dell'autorizzazione (articolo 8, comma 5, della l.r. 62/2018 )
1. I centri di assistenza tecnica (CAT) di cui all'articolo 8 del Codice devono avere la sede legale nel territorio regionale e disporre, in almeno un ambito provinciale, di minimo due sportelli, dislocati in comuni diversi.
2. Gli sportelli di cui al comma 1 devono garantire la propria operatività per almeno cinque giorni a settimana e svolgere l'attività in favore di tutte le imprese interessate in relazione alla propria area di operatività.
3. I CAT devono avere uno statuto che preveda il rispetto dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e assicurare una struttura in grado di fornire qualificati livelli di prestazioni.
4. La costituzione e l'esercizio dell'attività dei CAT è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla competente struttura della Giunta regionale.
5. Nella domanda per il rilascio dell’autorizzazione deve essere specificata la localizzazione degli sportelli operativi e ad essa deve essere allegato lo statuto.
6. L’autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previa acquisizione del parere della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio e, in caso di centri operanti in più province, dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana (Unioncamere Toscana). Decorso tale termine senza che la Regione si sia espressa per il diniego, la domanda si intende accolta.
7. L'autorizzazione è revocata qualora venga meno anche uno soltanto dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3.
Titolo II
Commercio in sede fissa
Capo I
Autorizzazione alle grandi strutture di vendita
Art. 3
Domanda di autorizzazione alle grandi strutture di vendita (articolo 4, comma 2, lettera b), della l.r. 62/2018 )
1. La domanda di autorizzazione all’apertura, all’ampliamento della superficie di vendita e al trasferimento di sede di una grande struttura di vendita è presentata in modalità telematica al SUAP competente per territorio.
2. La domanda di autorizzazione deve essere completa della seguente documentazione:
a) planimetria quotata dell'edificio esistente o progetto dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie già esistente e quella che si intende realizzare;
b) planimetria quotata indicante gli spazi destinati a parcheggio e le reti viarie esistenti;
b bis) planimetria generale a scala 1:10.000 o 1:5.000 indicante l’ubicazione della struttura; (1)

Lettera inserita con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 1.

b ter) dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto ai requisiti di cui all’articolo 7 e il rispetto della dotazione di parcheggi; (1)

Lettera inserita con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 1.

c) studio trasportistico sulla viabilità circostante il sito oggetto di intervento, finalizzato a verificare la sostenibilità dell'incremento di carico veicolare sulla rete stradale. Lo studio è redatto secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettere g) e h) e in conformità alle linee guida approvate con delibera della Giunta regionale. Nel caso in cui la previsione urbanistica venga realizzata per singoli stralci funzionali, la sostenibilità viabilistica deve essere valutata in relazione all’intero comparto, ambito o area di trasformazione comunque denominati e rappresentati nel piano operativo di cui all’articolo 95 della l.r. 65/2014 ; (2)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 1.

d) documentazione per il rilascio del permesso di costruire, ove necessario, e di ogni ulteriore autorizzazione, nulla osta, parere o altro atto di assenso comunque denominato, necessario per il rilascio dell’autorizzazione commerciale;
e) dichiarazione di non assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), oppure estremi del provvedimento di esclusione dell’assoggettabilità a VIA.
3. In caso di documentazione incompleta, il SUAP, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, ne richiede la regolarizzazione entro un termine adeguato e comunque non superiore a trenta giorni, informando l’interessato che la mancata regolarizzazione entro il termine stabilito comporterà il rigetto della domanda.
4. Il SUAP, entro tre giorni dal ricevimento o dall’eventuale regolarizzazione, trasmette per via telematica la domanda di autorizzazione e la documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), b bis), b ter), c) ed e) (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 1.

alla Regione e alla provincia o città metropolitana di Firenze competente per territorio.
5. Regione, provincia o città metropolitana di Firenze e comune provvedono all’istruttoria di rispettiva competenza.
Art. 4
1. L’istruttoria regionale è effettuata secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Il responsabile del procedimento regionale, individuato nel responsabile della struttura regionale competente in materia di commercio, convoca una conferenza interna con le strutture regionali competenti in materia di commercio, urbanistica, viabilità e difesa del suolo, finalizzata alla definizione del parere regionale. La composizione della conferenza può essere integrata con la partecipazione di ulteriori strutture regionali in relazione alle esigenze emerse nel corso dell’istruttoria.
3. La mancata partecipazione alla conferenza interna assume valore di parere o valutazione positiva in relazione alla specifica competenza, salvo che i soggetti convocati facciano pervenire parere motivato scritto di senso contrario entro la data fissata per la riunione della conferenza stessa.
4. Della conferenza interna viene redatto apposito verbale sottoscritto dai partecipanti, con cui si formalizza il parere regionale da esprimere nella conferenza di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, del Codice in ordine all'autorizzabilità dell’intervento.
5. L’istruttoria regionale si conclude entro la data di convocazione della conferenza di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, del Codice.
Art. 5
Convocazione della conferenza di servizi (articolo 4, comma 2, lettera b), della l.r. 62/2018 )
1. Il SUAP, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, indice la conferenza di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, del Codice, convocando i soggetti con diritto di voto e comunicando al richiedente e ai soggetti di cui all’articolo 19, comma 5, del Codice la data di svolgimento della conferenza e le modalità con cui è possibile prendere visione della documentazione.
2. L’atto di convocazione della conferenza contiene altresì il termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono chiedere integrazioni documentali e chiarimenti ai sensi dell'Sito esternoarticolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In tal caso, il SUAP trasmette al richiedente un’unica richiesta di integrazioni, dandogli un termine, non superiore a trenta giorni, per provvedere e informandolo che i termini del procedimento sono sospesi per la stessa durata.
3. La conferenza di servizi si svolge di norma presso la sede della Regione Toscana.
4. Il responsabile del procedimento regionale di cui all'articolo 4, comma 2, partecipa alla conferenza in rappresentanza della Regione.
5. Nel corso dei lavori della conferenza le amministrazioni coinvolte:
a) illustrano gli esiti dell’istruttoria di propria competenza con particolare riferimento:
1) alla conformità del progetto alle disposizioni del Codice e del regolamento di attuazione;
2) alla coerenza con gli esiti della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 26 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ove prevista;
b) prendono atto della verifica effettuata dal comune circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo edilizio, ove richiesto;
c) acquisiscono il contributo valutativo dei soggetti di cui all’articolo 19, comma 5, del Codice;
d) stabiliscono le eventuali prescrizioni cui il richiedente deve uniformarsi.
6. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi in ordine all'autorizzabilità dell’intervento è adottata ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Codice e, se positiva, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione che, regolarmente convocata, non ha partecipato alla conferenza, salvo che la stessa faccia pervenire il proprio motivato dissenso entro la data di svolgimento della conferenza stessa.
7. Della conferenza è redatto apposito verbale sottoscritto dai partecipanti con diritto di voto.
8. Se il progetto è assoggettato a procedura di VIA regionale, la determinazione positiva della conferenza di servizi è assunta condizionandone gli effetti all'adozione di un positivo provvedimento autorizzatorio unico di cui all'Sito esternoarticolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 73 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)).
9. L’autorizzazione è rilasciata dal SUAP entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi; entro lo stesso termine, in caso di determinazione negativa, il SUAP comunica al richiedente il motivato diniego. La domanda si intende accolta se, decorsi trenta giorni dalla determinazione positiva espressa dalla conferenza di servizi, il SUAP non ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e comunque nelle ipotesi di cui all'articolo 19, comma 7, del Codice.
Capo II
Disposizioni comuni per gli esercizi commerciali in sede fissa
Art. 6
Raccordi viari tra medie strutture di vendita e viabilità pubblica (articolo 4, comma 2, lettera c), della l.r. 62/2018 )
1. Le medie strutture con superficie di vendita superiore a 800 metri quadrati devono essere collegate con la viabilità pubblica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) i collegamenti fra il parcheggio destinato alla clientela e la strada pubblica o comunque di accesso devono essere indipendenti e separati da ogni altro collegamento, distinguendoli chiaramente dalle altre viabilità, anche qualora utilizzate per carico-scarico merci o riservate ai pedoni;
b) gli accessi alla struttura commerciale devono essere evidenziati con idonea segnaletica stradale conforme al Sito esternodecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) al fine di essere chiaramente percepiti dai veicoli in percorrenza sulla viabilità pubblica. In prossimità degli accessi e in particolare in corrispondenza delle intersezioni deve essere garantita la distanza di visibilità per l’arresto dei veicoli impegnati in ogni tipo di manovra e per ogni condizione di aderenza;
c) i raggi di curvatura e le larghezze utilizzate per raccordare la viabilità pubblica con il parcheggio della struttura commerciale e/o le altre aree carrabili devono essere dimensionati in base agli effettivi ingombri dinamici dei veicoli attesi;
d) deve essere garantita idonea illuminazione artificiale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente per la tipologia di strada considerata;
e) deve essere garantito il corretto smaltimento delle acque meteoriche incidenti sulle aree di progetto;
f) i collegamenti fra il parcheggio e la viabilità pubblica devono essere costituiti da almeno due varchi a senso unico indipendenti, opportunamente distanziati tra loro, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
g) per ogni tipo di manovra prevista in corrispondenza delle intersezioni con la strada pubblica devono essere valutati i ritardi medi di attesa nell’ora di punta della settimana tipo, anche al fine di definire il livello di servizio delle viabilità in questione. (4)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 2.

;
h) qualora, in base alle valutazioni di cui alla lettera g) relative al traffico, il livello di servizio atteso delle viabilità interferenti con l’esercizio commerciale sia prossimo ad una situazione di traffico congestionato, oppure risulti inferiore al livello di servizio (Level of Service) “E”, come definito dal metodo Highway Capacity Manual (HCM), il progetto deve prevedere interventi infrastrutturali in grado di minimizzare gli impatti sulla mobilità in questione, quali dislocazione degli accessi, corsie di accumulo riservate per le svolte, corsie di decelerazione e accelerazione, intersezioni a rotatoria e/o semaforizzate.
2. La progettazione della viabilità di raccordo e dei relativi accessi deve rispettare le disposizioni vigenti in materia di progettazione stradale, con particolare riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali), al Sito esternod.lgs. 285/1992 e al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
3. Il comune può consentire la deroga, in tutto o in parte, alle prescrizioni di cui al comma 1 qualora la media struttura sia insediata in aree interessate da interventi di cui agli articoli 110 e 111 del Codice o da interventi di riuso o rigenerazione urbana previsti dai vigenti piani operativi, a condizione che siano verificati e documentati i requisiti di sicurezza, efficienza e funzionalità delle soluzioni progettuali alternative adottate.
Art. 7
Raccordi viari tra grandi strutture di vendita e viabilità pubblica ()
1. Le grandi strutture di vendita devono essere collegate con la viabilitàarticolo 4, comma 2, lettera c), della l.r. 62/2018 pubblica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) rispetto di tutte le condizioni previste dall'articolo 6, comma 1;(5)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 3.

b) per parcheggi di superficie uguale o superiore a 10.000 metri quadrati, in aggiunta a quanto previsto alla lettera a), collegamenti dei parcheggi con la viabilità pubblica, per ciascun senso di marcia, in misura di almeno uno ogni 10.000 metri quadrati di superficie destinata a parcheggio ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere a) e b). (6)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 3.

2. La progettazione della viabilità di raccordo e dei relativi accessi deve rispettare quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, ed essere coerente con quanto stabilito dalla conferenza di copianificazione di cui agli articoli 25 e 26, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 65/2014 .
Art. 8
1. Per ciascuna tipologia di esercizio di vendita, in aggiunta agli standard previsti dall’articolo 5, punto 2, del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’Sito esternoart. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 “Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150”), sono richiesti i seguenti parcheggi:
a) per le costruzioni realizzate dopo l’entrata in vigore Sito esternodella legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ), parcheggi per la sosta stanziale all’interno degli edifici e nell’area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall’Sito esternoarticolo 2, comma 2, della stessa l. 122/1989 , maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;
b) parcheggi per la sosta di relazione nella misura individuata dagli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento per ciascuna tipologia di esercizio di vendita, sia nel caso di nuova costruzione sia nel caso di nuova destinazione commerciale di edifici esistenti.
2. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati su aree private. Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche con esclusione delle carreggiate stradali.
3. I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree private, all’interno degli edifici o nell’area di pertinenza degli stessi, oppure in altre aree o edifici a condizione che ne sia garantito l’uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l’esercizio commerciale.
4. Una quota pari al 10 per cento dei parcheggi per la sosta di relazione è riservata al personale dipendente.
5. In caso di ampliamento della struttura di vendita, la dimensione dei parcheggi è commisurata alla parte di superficie di vendita oggetto di ampliamento.
Art. 9
Parcheggi per gli esercizi di vicinato (articolo 4, comma 2, lettera d), della l.r. 62/2018 )
1. Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di superficie di vendita.
2. Il comune disciplina le ipotesi e le modalità di riduzione o annullamento delle superfici destinate a sosta di relazione, nei seguenti casi:
a) ubicazione dell’esercizio in zone a traffico limitato o escluso;
b) prevalente carattere pedonale dell’utenza;
c) aree già edificate per le quali si ritiene opportuno evitare l’attrazione del traffico veicolare;
d) edifici esistenti già a destinazione commerciale all’entrata in vigore del presente regolamento;
e) collocazione dell'esercizio commerciale in aree interessate da interventi di cui agli articoli 110 e 111 del Codice o da interventi di riuso o rigenerazione urbana previsti dai vigenti piani operativi;
f) gallerie d'arte.
Art. 10
Parcheggi per le medie strutture di vendita (articolo 4, comma 2, lettera d), della l.r. 62/2018 )
1. Per le medie strutture di vendita i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi, atri, percorsi di collegamento e spazi collettivi dei centri commerciali.
2. Le aree esterne a parcheggio, localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali o comunque di quelle previste dai vigenti regolamenti comunali, nella misura minima di un albero ogni 100 metri quadrati di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Qualora al di sotto di tali aree siano presenti parcheggi interrati, in relazione allo spessore del solaio, possono essere utilizzate alberature di medio o basso fusto, arbusti, siepi ornamentali oppure fioriere.
3. Il numero di posti auto deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione e non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 metri quadrati di superficie a parcheggio.
4. Il comune può applicare l’articolo 9, comma 2 del presente regolamento qualora disponga di elementi circostanziati sui flussi di utenza e tenendo conto della situazione dei luoghi.
Art. 11
Parcheggi per le grandi strutture di vendita (articolo 4, comma 2, lettera d), della l.r. 62/2018 )
1. Per le grandi strutture di vendita i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 2 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi, atri, percorsi di collegamento e spazi collettivi dei centri commerciali.
2. Alle grandi strutture di vendita si applica quanto previsto dall’articolo 10, commi 2 e 3, del presente regolamento.
3. Il comune può applicare l’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del presente regolamento qualora disponga di elementi circostanziati sui flussi di utenza e tenendo conto della situazione dei luoghi.
Art. 12
1. I parcheggi degli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati devono avere le seguenti caratteristiche:
a) differenziazione tra le varie aree di parcheggio per gli utenti, per il personale di servizio e per carico e scarico merci;
b) rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto del Ministero dell’interno 1° febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili);
c) assenza di barriere architettoniche e posti riservati a portatori di handicap;
d) spazi appositi per mezzi di servizio o soccorso;
e) tecniche per la riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico;
f) delimitazione dei posti auto con apposita segnalazione orizzontale;
g) depositi carrelli localizzati tra i posti auto rapidamente raggiungibili;
h) transito di veicoli distanziato dall’edificio e in particolare dall’accesso dell’edificio stesso;
i) pavimentazione con materiali rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata, privilegiando soluzioni permeabili;
j) pavimentazione con materiali antisdrucciolevoli;
k) sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
l) illuminazione a spettro ampio;
m) sistemi per la raccolta dei rifiuti;
n) percorsi pedonali protetti;
o) fermate protette per i mezzi pubblici;
p) parcheggi per biciclette e motocicli;
q) manutenzione, pulizia, agibilità ed efficienza in tutte le condizioni meteorologiche;
r) servizio di controllo, direzione, ricezione e manutenzione dell’area gestito da apposito personale.
2. Il comune può prevedere ulteriori caratteristiche dei parcheggi.
Art. 13
Servizi igienici per la clientela (articolo 4, comma 2, lettera d), della l.r. 62/2018 )
1. Fermi restando il numero e le caratteristiche dei servizi igienici ad uso del personale addetto previsti dalla normativa vigente, le medie e le grandi strutture di vendita devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela facilmente individuabili con apposite segnalazioni.
2. La misura minima dei servizi igienici di cui al comma 1 è la seguente:
a) per strutture con superficie di vendita compresa tra 500 e 2.500 metri quadrati, almeno un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini e uno per disabili, oppure un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini se attrezzati per disabili;
b) per strutture con superficie di vendita superiore alle dimensioni di cui alla lettera a), per ogni 2.500 metri quadrati di superficie di vendita almeno un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini e uno per disabili, oppure un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini se attrezzati per disabili.
3. I servizi igienici riservati alla clientela devono essere attrezzati di fasciatoio.
Art. 14
Accessibilità agli esercizi commerciali da parte delle persone con disabilità (articolo 4, comma 2, lettera e), della l.r. 62/2018 )
1. Per garantire l’accesso e l’utilizzo degli esercizi commerciali da parte delle persone con disabilità, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche) e di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2009, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g), e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio in materia di barriere architettoniche”).
Capo III
Interventi di rivitalizzazione di aree commerciali
Art. 15
Concertazione per gli interventi di rivitalizzazione commerciale finanziati con quote di oneri di urbanizzazione (articolo 4, comma 2, lettera j), della l.r. 62/2018 )
1. Ai sensi dell’articolo 102, comma 4, della l.r. 65/2014 , la definizione degli interventi cui destinare le quote di oneri di urbanizzazione specificamente finalizzate alla rivitalizzazione di aree commerciali, quali centri commerciali naturali, centri storici e aree mercatali, è effettuata mediante procedure concertative, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Codice.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il comune, previa predisposizione di un quadro conoscitivo:
a) definisce gli obiettivi specifici da perseguire;
b) individua i soggetti beneficiari;
c) redige i verbali della concertazione, da allegare agli atti.
Titolo III
Manifestazioni fieristiche
Capo I
Manifestazioni fieristiche
Art. 16
Requisiti per l'attribuzione della qualifica internazionale alle manifestazioni fieristiche (articolo 81, comma 3, della l.r. 62/2018 )
1. La manifestazione fieristica è qualificata internazionale quando è registrata almeno una delle seguenti condizioni:
a) in caso di autorilevazione del dato relativo agli espositori e ai visitatori o di certificazione effettuata da un organismo non riconosciuto da Accredia o da un organismo europeo equivalente:
1) la provenienza dall’estero di almeno il 15 per cento di espositori, diretti e indiretti, sul numero totale degli espositori;
2) la provenienza dall’estero di almeno l'8 per cento di visitatori, generici e professionali, sul numero totale dei visitatori;
b) in caso di certificazione del dato relativo agli espositori e ai visitatori mediante organismi di certificazione riconosciuti da Accredia per l'applicazione della norma ISO 25369-2008:
1) la provenienza dall’estero di almeno il 10 per cento di espositori, diretti e indiretti, sul numero totale degli espositori;
2) la provenienza dall’estero di almeno il 5 per cento di visitatori, generici e professionali, sul numero totale dei visitatori.
Art. 17
Requisiti per l'attribuzione della qualifica nazionale alle manifestazioni fieristiche (articolo 81, comma 3, della l.r. 62/2018 )
1. La manifestazione fieristica è qualificata nazionale quando nelle ultime due edizioni si è registrata almeno una delle seguenti condizioni:
a) la provenienza di espositori, diretti e indiretti, da almeno sei regioni italiane diverse dalla Toscana in misura superiore alla metà del numero degli espositori totali;
b) la provenienza di visitatori, generici e professionali, da almeno sei regioni italiane diverse dalla Toscana in misura superiore alla metà del numero dei visitatori totali;
c) la provenienza dall’estero di almeno il 10 per cento di espositori, diretti e indiretti, sul numero totale degli espositori;
d) la provenienza dall’estero di almeno il 5 per cento di visitatori, generici e professionali, sul numero totale dei visitatori.
2. Il soggetto organizzatore attesta nella SCIA i requisiti posseduti, sulla base delle rilevazioni e di altri elementi, tra cui il catalogo ufficiale degli espositori presenti alle due ultime edizioni.
Art. 18
1. Ai fini dell'inserimento dei dati della propria manifestazione nelle statistiche europee pubblicate dall’Unione delle Fiere Internazionali (U.F.I.), gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche autodichiarano o fanno certificare i dati attinenti agli espositori e ai visitatori.
2. La certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche rappresenta una modalità attivabile su base volontaria da parte degli organizzatori delle stesse ed è effettuata da organismi di certificazione accreditati dall’Ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA).
3. L'autodichiarazione dei dati è effettuata sulla base delle schede di rilevazione di cui all'allegato 2 all'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica).
4. Per le finalità di cui al comma 1, l’ autodichiarazione dei dati o la certificazione degli stessi deve essere effettuata a ogni edizione di manifestazione fieristica nel corso del periodo di svolgimento della stessa, deve essere ultimata entro quaranta giorni dal termine della manifestazione ed è condizione per l’attribuzione o il mantenimento della qualifica.
5. Le schede di rilevazione di cui al comma 3 sono inviate in via telematica al SUAP entro dieci giorni dalla conclusione della rilevazione e da questo trasmesse in via telematica al competente Settore della Giunta regionale entro i successivi dieci giorni.
Art. 19
Manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali alla prima edizione (articolo 81, comma 4, della l.r. 62/2018 )
1. La manifestazione fieristica alla prima edizione è qualificata internazionale o nazionale quando si verifica una delle seguenti ipotesi:
a) si prevede la sussistenza dei requisiti di cui rispettivamente agli articoli 16 e 17 ed è organizzata in quartieri fieristici aventi i requisiti corrispondenti alla qualifica;
b) l’iniziativa deriva da altra manifestazione già qualificata a livello equivalente a quello richiesto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), l'organizzatore allega alla SCIA l'elenco dettagliato e completo di indirizzo degli espositori di cui si prevede la partecipazione, sottoscritto dal rappresentante legale.
3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), l'organizzatore allega alla SCIA la documentazione comprovante la derivazione da altra manifestazione.
Art. 20
Requisiti per l'attribuzione della qualifica regionale alle manifestazioni fieristiche (articolo 81, comma 3, della l.r. 62/2018 )
1. La manifestazione fieristica è qualificata regionale qualora nell'ultima edizione si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:
a) provenienza di oltre la metà degli espositori da province diverse da quella in cui ha sede la manifestazione e almeno un decimo di questi da province non limitrofe;
b) partecipazione di almeno cento espositori di prodotti o servizi che non siano di provenienza esclusiva dal comprensorio provinciale in cui ha sede la manifestazione.
2. Nella SCIA il soggetto organizzatore attesta i requisiti posseduti sulla base del catalogo ufficiale degli espositori presenti all'ultima edizione svoltasi. In mancanza del catalogo, l'organizzatore presenta l'elenco, completo di indirizzo e recapito telefonico, degli espositori presenti all'edizione immediatamente precedente, sottoscritto dal rappresentante legale.
Art. 21
Requisiti dei quartieri fieristici per manifestazioni internazionali (articolo 83, comma 1, della l.r. 62/2018 )
1. Il quartiere fieristico in cui si svolgono manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale deve avere i seguenti requisiti:
a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
b) disponibilità di parcheggi esterni;
c) sicurezza degli impianti con particolare riferimento a: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, areazione e illuminazione;
d) sale convegni;
e) servizi di prenotazione turistica e ricettiva;
f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
g) servizi bancari;
h) servizi di ristoro;
i) servizio stampa;
j) pronto soccorso;
k) servizi di sicurezza;
l) spedizioniere;
m) centro affari (servizio informazioni; reception operatori e delegazioni; servizio informazioni import-export; assistenza operatori esteri; interpretariato; contatti commerciali);
n) servizio informazioni (elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card);
o) statistiche inerenti le manifestazioni fieristiche;
p) sistemi informatizzati.
2. Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i servizi di cui al comma 1 possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.
Art. 22
Requisiti dei quartieri fieristici per manifestazioni nazionali (articolo 83, comma 1, della l.r. 62/2018 )
1. Il quartiere fieristico in cui si svolgono manifestazioni fieristiche con qualifica nazionale deve avere i seguenti requisiti:
a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
b) disponibilità di parcheggi esterni;
c) sicurezza degli impianti, con particolare riferimento a: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, areazione, illuminazione;
d) sale convegni;
e) servizi di prenotazione turistica e ricettiva;
f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
g) servizi bancari;
h) servizi di ristoro;
i) servizio stampa;
j) pronto soccorso;
k) servizi di sicurezza;
l) servizio informazioni (elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card);
m) statistiche inerenti le manifestazioni fieristiche.
2. Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i servizi di cui al comma 1 possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.
Art. 23
Aree o edifici temporaneamente adibiti a spazi fieristici (articolo 83, comma 1, della l.r. 62/2018 )
1. Possono essere temporaneamente adibiti a spazi fieristici aree ed edifici che non hanno come finalità esclusiva la realizzazione di manifestazioni fieristiche, quali aree e immobili di particolare pregio storico, architettonico, centri storici, piazze, parchi e strutture ricettive, oppure spazi appositamente attrezzati quali tensostrutture e similari.
2. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche negli spazi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di agibilità.
Art. 24
Controllo dei requisiti dei quartieri fieristici (articolo 83, comma 1, della l.r. 62/2018 )
1. Fermo restando il rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di agibilità, il quartiere fieristico che non risulta conforme ai requisiti previsti dal presente regolamento può continuare a ospitare le manifestazioni internazionali e nazionali se il soggetto che ne ha la disponibilità, a qualunque titolo, presenta, entro sessanta giorni dall’accertamento effettuato dal comune, un progetto di adeguamento ai suddetti requisiti, specificando la durata dei lavori e la data della loro conclusione.
2. La conformità ai requisiti di cui al comma 1 deve essere raggiunta entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di presentazione del progetto di adeguamento. Decorso inutilmente tale termine, nel quartiere fieristico non potranno svolgersi manifestazioni con qualifiche per le quali il quartiere non risulta conforme ai requisiti suddetti.
Art. 25
1. Le domande di inserimento nei calendari ufficiali delle manifestazioni fieristiche sono presentate al SUAP dai soggetti organizzatori in modalità telematica, utilizzando esclusivamente la modulistica unificata regionale.
2. Ai fini della predisposizione del calendario fieristico nazionale di cui all’articolo 85, comma 5 del Codice, i comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale le domande di inserimento relative a manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di svolgimento.
3. Entro il termine perentorio del 15 maggio dell'anno antecedente a quello di svolgimento, la competente struttura della Giunta regionale, previa approvazione del dirigente responsabile, trasmette al coordinamento interregionale l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali che saranno organizzate in Toscana, con l'indicazione dei seguenti dati:
a) soggetto organizzatore;
b) denominazione;
c) qualifica;
d) sede;
e) periodo di svolgimento;
f) settori merceologici.
4. Il calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali è pubblicato sul sito internet della Conferenza delle Regioni all'indirizzo web www.regioni.it entro il mese di luglio dell'anno antecedente a quello di svolgimento, previa presa d'atto da parte della Conferenza stessa.
5. Ai fini della redazione del calendario fieristico regionale i comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale le domande di inserimento relative a tutte le manifestazioni fieristiche, anche regionali o prive di qualifica, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di svolgimento.
6. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche programmate per l’anno successivo è approvato con atto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno e di seguito pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Fino all’approvazione del calendario regionale, la competente struttura regionale, su istanza motivata dei soggetti organizzatori, può valutare l’opportunità di procedere alla modifica dei dati soggetti ad iscrizione.
7. Anche successivamente alla pubblicazione del calendario regionale sul BURT, ai soli fini promozionali e pubblicitari, può essere richiesto al coordinamento interregionale l’aggiornamento dei dati contenuti nel calendario nazionale pubblicato ai sensi del comma 4.
Art. 26
1. Per la classificazione merceologica delle manifestazioni fieristiche sono individuati i seguenti settori merceologici:
a) 1. Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia;
b) 2. Food, Bevande, Ospitalità;
c) 3. Sport. Hobby, Intrattenimento, Arte;
d) 4. Servizi Business, Commercio;
e) 5. Costruzioni, Infrastrutture;
f) 6. Viaggi, Trasporti;
g) 7. Sicurezza, Antincendio, Difesa;
h) 8. Formazione, Educazione;
i) 9. Energia, Combustibili, Gas;
j) 10. Protezione dell'ambiente;
k) 11. Stampa, Packaging, Imballaggi;
l) 12. Arredamento, Design d'interni;
m) 13. Casalinghi, Giochi, Regalistica;
n) 14. Bellezza, Cosmetica;
o) 15. Real Estate, Immobiliare;
p) 16. Automobili, Motocicli;
q) 17. Chimica;
r) 18. Elettronica, Componenti;
s) 19. Industria, Tecnologia, Meccanica;
t) 20. Aviazione, Aerospaziale;
u) 21. IT e Telecomunicazioni;
v) 22. Salute, Attrezzature ospedaliere;
w) 23. Ottica;
x) 24. Gioielli, Orologi, Accessori;
y) 25. Tessile, Abbigliamento, Moda;
z) 26. Trasporti, Logistica, Navigazione;
aa) 27. Campionarie Generali.
Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali
Capo I
Disposizioni transitorie e finali
Art. 27
Disposizioni transitorie in materia di autorizzazione alle grandi strutture di vendita
1. Le domande di autorizzazione alle grandi strutture di vendita in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono esaminate secondo le norme vigenti al momento della loro presentazione.
Art. 28
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti");
b) il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 novembre 2006, n. 50/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 "Disciplina del settore fieristico").

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.