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Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020

Capo I
Manifestazioni fieristiche
Art. 16
Requisiti per l'attribuzione della qualifica internazionale alle manifestazioni fieristiche (articolo 81, comma 3, della l.r. 62/2018 )
1. La manifestazione fieristica è qualificata internazionale quando è registrata almeno una delle seguenti condizioni:
a) in caso di autorilevazione del dato relativo agli espositori e ai visitatori o di certificazione effettuata da un organismo non riconosciuto da Accredia o da un organismo europeo equivalente:
1) la provenienza dall’estero di almeno il 15 per cento di espositori, diretti e indiretti, sul numero totale degli espositori;
2) la provenienza dall’estero di almeno l'8 per cento di visitatori, generici e professionali, sul numero totale dei visitatori;
b) in caso di certificazione del dato relativo agli espositori e ai visitatori mediante organismi di certificazione riconosciuti da Accredia per l'applicazione della norma ISO 25369-2008:
1) la provenienza dall’estero di almeno il 10 per cento di espositori, diretti e indiretti, sul numero totale degli espositori;
2) la provenienza dall’estero di almeno il 5 per cento di visitatori, generici e professionali, sul numero totale dei visitatori.
Art. 17
Requisiti per l'attribuzione della qualifica nazionale alle manifestazioni fieristiche (articolo 81, comma 3, della l.r. 62/2018 )
1. La manifestazione fieristica è qualificata nazionale quando nelle ultime due edizioni si è registrata almeno una delle seguenti condizioni:
a) la provenienza di espositori, diretti e indiretti, da almeno sei regioni italiane diverse dalla Toscana in misura superiore alla metà del numero degli espositori totali;
b) la provenienza di visitatori, generici e professionali, da almeno sei regioni italiane diverse dalla Toscana in misura superiore alla metà del numero dei visitatori totali;
c) la provenienza dall’estero di almeno il 10 per cento di espositori, diretti e indiretti, sul numero totale degli espositori;
d) la provenienza dall’estero di almeno il 5 per cento di visitatori, generici e professionali, sul numero totale dei visitatori.
2. Il soggetto organizzatore attesta nella SCIA i requisiti posseduti, sulla base delle rilevazioni e di altri elementi, tra cui il catalogo ufficiale degli espositori presenti alle due ultime edizioni.
Art. 18
1. Ai fini dell'inserimento dei dati della propria manifestazione nelle statistiche europee pubblicate dall’Unione delle Fiere Internazionali (U.F.I.), gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche autodichiarano o fanno certificare i dati attinenti agli espositori e ai visitatori.
2. La certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche rappresenta una modalità attivabile su base volontaria da parte degli organizzatori delle stesse ed è effettuata da organismi di certificazione accreditati dall’Ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA).
3. L'autodichiarazione dei dati è effettuata sulla base delle schede di rilevazione di cui all'allegato 2 all'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica).
4. Per le finalità di cui al comma 1, l’ autodichiarazione dei dati o la certificazione degli stessi deve essere effettuata a ogni edizione di manifestazione fieristica nel corso del periodo di svolgimento della stessa, deve essere ultimata entro quaranta giorni dal termine della manifestazione ed è condizione per l’attribuzione o il mantenimento della qualifica.
5. Le schede di rilevazione di cui al comma 3 sono inviate in via telematica al SUAP entro dieci giorni dalla conclusione della rilevazione e da questo trasmesse in via telematica al competente Settore della Giunta regionale entro i successivi dieci giorni.
Art. 19
Manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali alla prima edizione (articolo 81, comma 4, della l.r. 62/2018 )
1. La manifestazione fieristica alla prima edizione è qualificata internazionale o nazionale quando si verifica una delle seguenti ipotesi:
a) si prevede la sussistenza dei requisiti di cui rispettivamente agli articoli 16 e 17 ed è organizzata in quartieri fieristici aventi i requisiti corrispondenti alla qualifica;
b) l’iniziativa deriva da altra manifestazione già qualificata a livello equivalente a quello richiesto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), l'organizzatore allega alla SCIA l'elenco dettagliato e completo di indirizzo degli espositori di cui si prevede la partecipazione, sottoscritto dal rappresentante legale.
3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), l'organizzatore allega alla SCIA la documentazione comprovante la derivazione da altra manifestazione.
Art. 20
Requisiti per l'attribuzione della qualifica regionale alle manifestazioni fieristiche (articolo 81, comma 3, della l.r. 62/2018 )
1. La manifestazione fieristica è qualificata regionale qualora nell'ultima edizione si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:
a) provenienza di oltre la metà degli espositori da province diverse da quella in cui ha sede la manifestazione e almeno un decimo di questi da province non limitrofe;
b) partecipazione di almeno cento espositori di prodotti o servizi che non siano di provenienza esclusiva dal comprensorio provinciale in cui ha sede la manifestazione.
2. Nella SCIA il soggetto organizzatore attesta i requisiti posseduti sulla base del catalogo ufficiale degli espositori presenti all'ultima edizione svoltasi. In mancanza del catalogo, l'organizzatore presenta l'elenco, completo di indirizzo e recapito telefonico, degli espositori presenti all'edizione immediatamente precedente, sottoscritto dal rappresentante legale.
Art. 21
Requisiti dei quartieri fieristici per manifestazioni internazionali (articolo 83, comma 1, della l.r. 62/2018 )
1. Il quartiere fieristico in cui si svolgono manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale deve avere i seguenti requisiti:
a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
b) disponibilità di parcheggi esterni;
c) sicurezza degli impianti con particolare riferimento a: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, areazione e illuminazione;
d) sale convegni;
e) servizi di prenotazione turistica e ricettiva;
f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
g) servizi bancari;
h) servizi di ristoro;
i) servizio stampa;
j) pronto soccorso;
k) servizi di sicurezza;
l) spedizioniere;
m) centro affari (servizio informazioni; reception operatori e delegazioni; servizio informazioni import-export; assistenza operatori esteri; interpretariato; contatti commerciali);
n) servizio informazioni (elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card);
o) statistiche inerenti le manifestazioni fieristiche;
p) sistemi informatizzati.
2. Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i servizi di cui al comma 1 possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.
Art. 22
Requisiti dei quartieri fieristici per manifestazioni nazionali (articolo 83, comma 1, della l.r. 62/2018 )
1. Il quartiere fieristico in cui si svolgono manifestazioni fieristiche con qualifica nazionale deve avere i seguenti requisiti:
a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
b) disponibilità di parcheggi esterni;
c) sicurezza degli impianti, con particolare riferimento a: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, areazione, illuminazione;
d) sale convegni;
e) servizi di prenotazione turistica e ricettiva;
f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
g) servizi bancari;
h) servizi di ristoro;
i) servizio stampa;
j) pronto soccorso;
k) servizi di sicurezza;
l) servizio informazioni (elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card);
m) statistiche inerenti le manifestazioni fieristiche.
2. Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i servizi di cui al comma 1 possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.
Art. 23
Aree o edifici temporaneamente adibiti a spazi fieristici (articolo 83, comma 1, della l.r. 62/2018 )
1. Possono essere temporaneamente adibiti a spazi fieristici aree ed edifici che non hanno come finalità esclusiva la realizzazione di manifestazioni fieristiche, quali aree e immobili di particolare pregio storico, architettonico, centri storici, piazze, parchi e strutture ricettive, oppure spazi appositamente attrezzati quali tensostrutture e similari.
2. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche negli spazi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di agibilità.
Art. 24
Controllo dei requisiti dei quartieri fieristici (articolo 83, comma 1, della l.r. 62/2018 )
1. Fermo restando il rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di agibilità, il quartiere fieristico che non risulta conforme ai requisiti previsti dal presente regolamento può continuare a ospitare le manifestazioni internazionali e nazionali se il soggetto che ne ha la disponibilità, a qualunque titolo, presenta, entro sessanta giorni dall’accertamento effettuato dal comune, un progetto di adeguamento ai suddetti requisiti, specificando la durata dei lavori e la data della loro conclusione.
2. La conformità ai requisiti di cui al comma 1 deve essere raggiunta entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di presentazione del progetto di adeguamento. Decorso inutilmente tale termine, nel quartiere fieristico non potranno svolgersi manifestazioni con qualifiche per le quali il quartiere non risulta conforme ai requisiti suddetti.
Art. 25
1. Le domande di inserimento nei calendari ufficiali delle manifestazioni fieristiche sono presentate al SUAP dai soggetti organizzatori in modalità telematica, utilizzando esclusivamente la modulistica unificata regionale.
2. Ai fini della predisposizione del calendario fieristico nazionale di cui all’articolo 85, comma 5 del Codice, i comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale le domande di inserimento relative a manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di svolgimento.
3. Entro il termine perentorio del 15 maggio dell'anno antecedente a quello di svolgimento, la competente struttura della Giunta regionale, previa approvazione del dirigente responsabile, trasmette al coordinamento interregionale l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali che saranno organizzate in Toscana, con l'indicazione dei seguenti dati:
a) soggetto organizzatore;
b) denominazione;
c) qualifica;
d) sede;
e) periodo di svolgimento;
f) settori merceologici.
4. Il calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali è pubblicato sul sito internet della Conferenza delle Regioni all'indirizzo web www.regioni.it entro il mese di luglio dell'anno antecedente a quello di svolgimento, previa presa d'atto da parte della Conferenza stessa.
5. Ai fini della redazione del calendario fieristico regionale i comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale le domande di inserimento relative a tutte le manifestazioni fieristiche, anche regionali o prive di qualifica, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di svolgimento.
6. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche programmate per l’anno successivo è approvato con atto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno e di seguito pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Fino all’approvazione del calendario regionale, la competente struttura regionale, su istanza motivata dei soggetti organizzatori, può valutare l’opportunità di procedere alla modifica dei dati soggetti ad iscrizione.
7. Anche successivamente alla pubblicazione del calendario regionale sul BURT, ai soli fini promozionali e pubblicitari, può essere richiesto al coordinamento interregionale l’aggiornamento dei dati contenuti nel calendario nazionale pubblicato ai sensi del comma 4.
Art. 26
1. Per la classificazione merceologica delle manifestazioni fieristiche sono individuati i seguenti settori merceologici:
a) 1. Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia;
b) 2. Food, Bevande, Ospitalità;
c) 3. Sport. Hobby, Intrattenimento, Arte;
d) 4. Servizi Business, Commercio;
e) 5. Costruzioni, Infrastrutture;
f) 6. Viaggi, Trasporti;
g) 7. Sicurezza, Antincendio, Difesa;
h) 8. Formazione, Educazione;
i) 9. Energia, Combustibili, Gas;
j) 10. Protezione dell'ambiente;
k) 11. Stampa, Packaging, Imballaggi;
l) 12. Arredamento, Design d'interni;
m) 13. Casalinghi, Giochi, Regalistica;
n) 14. Bellezza, Cosmetica;
o) 15. Real Estate, Immobiliare;
p) 16. Automobili, Motocicli;
q) 17. Chimica;
r) 18. Elettronica, Componenti;
s) 19. Industria, Tecnologia, Meccanica;
t) 20. Aviazione, Aerospaziale;
u) 21. IT e Telecomunicazioni;
v) 22. Salute, Attrezzature ospedaliere;
w) 23. Ottica;
x) 24. Gioielli, Orologi, Accessori;
y) 25. Tessile, Abbigliamento, Moda;
z) 26. Trasporti, Logistica, Navigazione;
aa) 27. Campionarie Generali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.