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Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020

Capo II
Disposizioni comuni per gli esercizi commerciali in sede fissa
Art. 6
Raccordi viari tra medie strutture di vendita e viabilità pubblica (articolo 4, comma 2, lettera c), della l.r. 62/2018 )
1. Le medie strutture con superficie di vendita superiore a 800 metri quadrati devono essere collegate con la viabilità pubblica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) i collegamenti fra il parcheggio destinato alla clientela e la strada pubblica o comunque di accesso devono essere indipendenti e separati da ogni altro collegamento, distinguendoli chiaramente dalle altre viabilità, anche qualora utilizzate per carico-scarico merci o riservate ai pedoni;
b) gli accessi alla struttura commerciale devono essere evidenziati con idonea segnaletica stradale conforme al Sito esternodecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) al fine di essere chiaramente percepiti dai veicoli in percorrenza sulla viabilità pubblica. In prossimità degli accessi e in particolare in corrispondenza delle intersezioni deve essere garantita la distanza di visibilità per l’arresto dei veicoli impegnati in ogni tipo di manovra e per ogni condizione di aderenza;
c) i raggi di curvatura e le larghezze utilizzate per raccordare la viabilità pubblica con il parcheggio della struttura commerciale e/o le altre aree carrabili devono essere dimensionati in base agli effettivi ingombri dinamici dei veicoli attesi;
d) deve essere garantita idonea illuminazione artificiale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente per la tipologia di strada considerata;
e) deve essere garantito il corretto smaltimento delle acque meteoriche incidenti sulle aree di progetto;
f) i collegamenti fra il parcheggio e la viabilità pubblica devono essere costituiti da almeno due varchi a senso unico indipendenti, opportunamente distanziati tra loro, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
g) per ogni tipo di manovra prevista in corrispondenza delle intersezioni con la strada pubblica devono essere valutati i ritardi medi di attesa nell’ora di punta della settimana tipo, anche al fine di definire il livello di servizio delle viabilità in questione. (4)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 2.

;
h) qualora, in base alle valutazioni di cui alla lettera g) relative al traffico, il livello di servizio atteso delle viabilità interferenti con l’esercizio commerciale sia prossimo ad una situazione di traffico congestionato, oppure risulti inferiore al livello di servizio (Level of Service) “E”, come definito dal metodo Highway Capacity Manual (HCM), il progetto deve prevedere interventi infrastrutturali in grado di minimizzare gli impatti sulla mobilità in questione, quali dislocazione degli accessi, corsie di accumulo riservate per le svolte, corsie di decelerazione e accelerazione, intersezioni a rotatoria e/o semaforizzate.
2. La progettazione della viabilità di raccordo e dei relativi accessi deve rispettare le disposizioni vigenti in materia di progettazione stradale, con particolare riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali), al Sito esternod.lgs. 285/1992 e al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
3. Il comune può consentire la deroga, in tutto o in parte, alle prescrizioni di cui al comma 1 qualora la media struttura sia insediata in aree interessate da interventi di cui agli articoli 110 e 111 del Codice o da interventi di riuso o rigenerazione urbana previsti dai vigenti piani operativi, a condizione che siano verificati e documentati i requisiti di sicurezza, efficienza e funzionalità delle soluzioni progettuali alternative adottate.
Art. 7
Raccordi viari tra grandi strutture di vendita e viabilità pubblica ()
1. Le grandi strutture di vendita devono essere collegate con la viabilitàarticolo 4, comma 2, lettera c), della l.r. 62/2018 pubblica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) rispetto di tutte le condizioni previste dall'articolo 6, comma 1;(5)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 3.

b) per parcheggi di superficie uguale o superiore a 10.000 metri quadrati, in aggiunta a quanto previsto alla lettera a), collegamenti dei parcheggi con la viabilità pubblica, per ciascun senso di marcia, in misura di almeno uno ogni 10.000 metri quadrati di superficie destinata a parcheggio ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere a) e b). (6)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 3.

2. La progettazione della viabilità di raccordo e dei relativi accessi deve rispettare quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, ed essere coerente con quanto stabilito dalla conferenza di copianificazione di cui agli articoli 25 e 26, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 65/2014 .
Art. 8
1. Per ciascuna tipologia di esercizio di vendita, in aggiunta agli standard previsti dall’articolo 5, punto 2, del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’Sito esternoart. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 “Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150”), sono richiesti i seguenti parcheggi:
a) per le costruzioni realizzate dopo l’entrata in vigore Sito esternodella legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ), parcheggi per la sosta stanziale all’interno degli edifici e nell’area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall’Sito esternoarticolo 2, comma 2, della stessa l. 122/1989 , maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;
b) parcheggi per la sosta di relazione nella misura individuata dagli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento per ciascuna tipologia di esercizio di vendita, sia nel caso di nuova costruzione sia nel caso di nuova destinazione commerciale di edifici esistenti.
2. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati su aree private. Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche con esclusione delle carreggiate stradali.
3. I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree private, all’interno degli edifici o nell’area di pertinenza degli stessi, oppure in altre aree o edifici a condizione che ne sia garantito l’uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l’esercizio commerciale.
4. Una quota pari al 10 per cento dei parcheggi per la sosta di relazione è riservata al personale dipendente.
5. In caso di ampliamento della struttura di vendita, la dimensione dei parcheggi è commisurata alla parte di superficie di vendita oggetto di ampliamento.
Art. 9
Parcheggi per gli esercizi di vicinato (articolo 4, comma 2, lettera d), della l.r. 62/2018 )
1. Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di superficie di vendita.
2. Il comune disciplina le ipotesi e le modalità di riduzione o annullamento delle superfici destinate a sosta di relazione, nei seguenti casi:
a) ubicazione dell’esercizio in zone a traffico limitato o escluso;
b) prevalente carattere pedonale dell’utenza;
c) aree già edificate per le quali si ritiene opportuno evitare l’attrazione del traffico veicolare;
d) edifici esistenti già a destinazione commerciale all’entrata in vigore del presente regolamento;
e) collocazione dell'esercizio commerciale in aree interessate da interventi di cui agli articoli 110 e 111 del Codice o da interventi di riuso o rigenerazione urbana previsti dai vigenti piani operativi;
f) gallerie d'arte.
Art. 10
Parcheggi per le medie strutture di vendita (articolo 4, comma 2, lettera d), della l.r. 62/2018 )
1. Per le medie strutture di vendita i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi, atri, percorsi di collegamento e spazi collettivi dei centri commerciali.
2. Le aree esterne a parcheggio, localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali o comunque di quelle previste dai vigenti regolamenti comunali, nella misura minima di un albero ogni 100 metri quadrati di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Qualora al di sotto di tali aree siano presenti parcheggi interrati, in relazione allo spessore del solaio, possono essere utilizzate alberature di medio o basso fusto, arbusti, siepi ornamentali oppure fioriere.
3. Il numero di posti auto deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione e non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 metri quadrati di superficie a parcheggio.
4. Il comune può applicare l’articolo 9, comma 2 del presente regolamento qualora disponga di elementi circostanziati sui flussi di utenza e tenendo conto della situazione dei luoghi.
Art. 11
Parcheggi per le grandi strutture di vendita (articolo 4, comma 2, lettera d), della l.r. 62/2018 )
1. Per le grandi strutture di vendita i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 2 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi, atri, percorsi di collegamento e spazi collettivi dei centri commerciali.
2. Alle grandi strutture di vendita si applica quanto previsto dall’articolo 10, commi 2 e 3, del presente regolamento.
3. Il comune può applicare l’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del presente regolamento qualora disponga di elementi circostanziati sui flussi di utenza e tenendo conto della situazione dei luoghi.
Art. 12
1. I parcheggi degli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati devono avere le seguenti caratteristiche:
a) differenziazione tra le varie aree di parcheggio per gli utenti, per il personale di servizio e per carico e scarico merci;
b) rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto del Ministero dell’interno 1° febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili);
c) assenza di barriere architettoniche e posti riservati a portatori di handicap;
d) spazi appositi per mezzi di servizio o soccorso;
e) tecniche per la riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico;
f) delimitazione dei posti auto con apposita segnalazione orizzontale;
g) depositi carrelli localizzati tra i posti auto rapidamente raggiungibili;
h) transito di veicoli distanziato dall’edificio e in particolare dall’accesso dell’edificio stesso;
i) pavimentazione con materiali rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata, privilegiando soluzioni permeabili;
j) pavimentazione con materiali antisdrucciolevoli;
k) sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
l) illuminazione a spettro ampio;
m) sistemi per la raccolta dei rifiuti;
n) percorsi pedonali protetti;
o) fermate protette per i mezzi pubblici;
p) parcheggi per biciclette e motocicli;
q) manutenzione, pulizia, agibilità ed efficienza in tutte le condizioni meteorologiche;
r) servizio di controllo, direzione, ricezione e manutenzione dell’area gestito da apposito personale.
2. Il comune può prevedere ulteriori caratteristiche dei parcheggi.
Art. 13
Servizi igienici per la clientela (articolo 4, comma 2, lettera d), della l.r. 62/2018 )
1. Fermi restando il numero e le caratteristiche dei servizi igienici ad uso del personale addetto previsti dalla normativa vigente, le medie e le grandi strutture di vendita devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela facilmente individuabili con apposite segnalazioni.
2. La misura minima dei servizi igienici di cui al comma 1 è la seguente:
a) per strutture con superficie di vendita compresa tra 500 e 2.500 metri quadrati, almeno un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini e uno per disabili, oppure un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini se attrezzati per disabili;
b) per strutture con superficie di vendita superiore alle dimensioni di cui alla lettera a), per ogni 2.500 metri quadrati di superficie di vendita almeno un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini e uno per disabili, oppure un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini se attrezzati per disabili.
3. I servizi igienici riservati alla clientela devono essere attrezzati di fasciatoio.
Art. 14
Accessibilità agli esercizi commerciali da parte delle persone con disabilità (articolo 4, comma 2, lettera e), della l.r. 62/2018 )
1. Per garantire l’accesso e l’utilizzo degli esercizi commerciali da parte delle persone con disabilità, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche) e di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2009, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g), e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio in materia di barriere architettoniche”).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.