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Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020

Art. 5
Convocazione della conferenza di servizi (articolo 4, comma 2, lettera b), della l.r. 62/2018 )
1. Il SUAP, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, indice la conferenza di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, del Codice, convocando i soggetti con diritto di voto e comunicando al richiedente e ai soggetti di cui all’articolo 19, comma 5, del Codice la data di svolgimento della conferenza e le modalità con cui è possibile prendere visione della documentazione.
2. L’atto di convocazione della conferenza contiene altresì il termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono chiedere integrazioni documentali e chiarimenti ai sensi dell'Sito esternoarticolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In tal caso, il SUAP trasmette al richiedente un’unica richiesta di integrazioni, dandogli un termine, non superiore a trenta giorni, per provvedere e informandolo che i termini del procedimento sono sospesi per la stessa durata.
3. La conferenza di servizi si svolge di norma presso la sede della Regione Toscana.
4. Il responsabile del procedimento regionale di cui all'articolo 4, comma 2, partecipa alla conferenza in rappresentanza della Regione.
5. Nel corso dei lavori della conferenza le amministrazioni coinvolte:
a) illustrano gli esiti dell’istruttoria di propria competenza con particolare riferimento:
1) alla conformità del progetto alle disposizioni del Codice e del regolamento di attuazione;
2) alla coerenza con gli esiti della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 26 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ove prevista;
b) prendono atto della verifica effettuata dal comune circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo edilizio, ove richiesto;
c) acquisiscono il contributo valutativo dei soggetti di cui all’articolo 19, comma 5, del Codice;
d) stabiliscono le eventuali prescrizioni cui il richiedente deve uniformarsi.
6. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi in ordine all'autorizzabilità dell’intervento è adottata ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Codice e, se positiva, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione che, regolarmente convocata, non ha partecipato alla conferenza, salvo che la stessa faccia pervenire il proprio motivato dissenso entro la data di svolgimento della conferenza stessa.
7. Della conferenza è redatto apposito verbale sottoscritto dai partecipanti con diritto di voto.
8. Se il progetto è assoggettato a procedura di VIA regionale, la determinazione positiva della conferenza di servizi è assunta condizionandone gli effetti all'adozione di un positivo provvedimento autorizzatorio unico di cui all'Sito esternoarticolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 73 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)).
9. L’autorizzazione è rilasciata dal SUAP entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi; entro lo stesso termine, in caso di determinazione negativa, il SUAP comunica al richiedente il motivato diniego. La domanda si intende accolta se, decorsi trenta giorni dalla determinazione positiva espressa dalla conferenza di servizi, il SUAP non ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e comunque nelle ipotesi di cui all'articolo 19, comma 7, del Codice.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.