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Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020

Art. 3
Domanda di autorizzazione alle grandi strutture di vendita (articolo 4, comma 2, lettera b), della l.r. 62/2018 )
1. La domanda di autorizzazione all’apertura, all’ampliamento della superficie di vendita e al trasferimento di sede di una grande struttura di vendita è presentata in modalità telematica al SUAP competente per territorio.
2. La domanda di autorizzazione deve essere completa della seguente documentazione:
a) planimetria quotata dell'edificio esistente o progetto dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie già esistente e quella che si intende realizzare;
b) planimetria quotata indicante gli spazi destinati a parcheggio e le reti viarie esistenti;
b bis) planimetria generale a scala 1:10.000 o 1:5.000 indicante l’ubicazione della struttura; (1)

Lettera inserita con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 1.

b ter) dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto ai requisiti di cui all’articolo 7 e il rispetto della dotazione di parcheggi; (1)

Lettera inserita con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 1.

c) studio trasportistico sulla viabilità circostante il sito oggetto di intervento, finalizzato a verificare la sostenibilità dell'incremento di carico veicolare sulla rete stradale. Lo studio è redatto secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettere g) e h) e in conformità alle linee guida approvate con delibera della Giunta regionale. Nel caso in cui la previsione urbanistica venga realizzata per singoli stralci funzionali, la sostenibilità viabilistica deve essere valutata in relazione all’intero comparto, ambito o area di trasformazione comunque denominati e rappresentati nel piano operativo di cui all’articolo 95 della l.r. 65/2014 ; (2)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 1.

d) documentazione per il rilascio del permesso di costruire, ove necessario, e di ogni ulteriore autorizzazione, nulla osta, parere o altro atto di assenso comunque denominato, necessario per il rilascio dell’autorizzazione commerciale;
e) dichiarazione di non assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), oppure estremi del provvedimento di esclusione dell’assoggettabilità a VIA.
3. In caso di documentazione incompleta, il SUAP, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, ne richiede la regolarizzazione entro un termine adeguato e comunque non superiore a trenta giorni, informando l’interessato che la mancata regolarizzazione entro il termine stabilito comporterà il rigetto della domanda.
4. Il SUAP, entro tre giorni dal ricevimento o dall’eventuale regolarizzazione, trasmette per via telematica la domanda di autorizzazione e la documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), b bis), b ter), c) ed e) (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 1.

alla Regione e alla provincia o città metropolitana di Firenze competente per territorio.
5. Regione, provincia o città metropolitana di Firenze e comune provvedono all’istruttoria di rispettiva competenza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.