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Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020

Art. 25
1. Le domande di inserimento nei calendari ufficiali delle manifestazioni fieristiche sono presentate al SUAP dai soggetti organizzatori in modalità telematica, utilizzando esclusivamente la modulistica unificata regionale.
2. Ai fini della predisposizione del calendario fieristico nazionale di cui all’articolo 85, comma 5 del Codice, i comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale le domande di inserimento relative a manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di svolgimento.
3. Entro il termine perentorio del 15 maggio dell'anno antecedente a quello di svolgimento, la competente struttura della Giunta regionale, previa approvazione del dirigente responsabile, trasmette al coordinamento interregionale l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali che saranno organizzate in Toscana, con l'indicazione dei seguenti dati:
a) soggetto organizzatore;
b) denominazione;
c) qualifica;
d) sede;
e) periodo di svolgimento;
f) settori merceologici.
4. Il calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali è pubblicato sul sito internet della Conferenza delle Regioni all'indirizzo web www.regioni.it entro il mese di luglio dell'anno antecedente a quello di svolgimento, previa presa d'atto da parte della Conferenza stessa.
5. Ai fini della redazione del calendario fieristico regionale i comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale le domande di inserimento relative a tutte le manifestazioni fieristiche, anche regionali o prive di qualifica, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di svolgimento.
6. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche programmate per l’anno successivo è approvato con atto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno e di seguito pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Fino all’approvazione del calendario regionale, la competente struttura regionale, su istanza motivata dei soggetti organizzatori, può valutare l’opportunità di procedere alla modifica dei dati soggetti ad iscrizione.
7. Anche successivamente alla pubblicazione del calendario regionale sul BURT, ai soli fini promozionali e pubblicitari, può essere richiesto al coordinamento interregionale l’aggiornamento dei dati contenuti nel calendario nazionale pubblicato ai sensi del comma 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.