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Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020

Art. 24
Controllo dei requisiti dei quartieri fieristici (articolo 83, comma 1, della l.r. 62/2018 )
1. Fermo restando il rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di agibilità, il quartiere fieristico che non risulta conforme ai requisiti previsti dal presente regolamento può continuare a ospitare le manifestazioni internazionali e nazionali se il soggetto che ne ha la disponibilità, a qualunque titolo, presenta, entro sessanta giorni dall’accertamento effettuato dal comune, un progetto di adeguamento ai suddetti requisiti, specificando la durata dei lavori e la data della loro conclusione.
2. La conformità ai requisiti di cui al comma 1 deve essere raggiunta entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di presentazione del progetto di adeguamento. Decorso inutilmente tale termine, nel quartiere fieristico non potranno svolgersi manifestazioni con qualifiche per le quali il quartiere non risulta conforme ai requisiti suddetti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.