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Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020

Art. 23
Aree o edifici temporaneamente adibiti a spazi fieristici (articolo 83, comma 1, della l.r. 62/2018 )
1. Possono essere temporaneamente adibiti a spazi fieristici aree ed edifici che non hanno come finalità esclusiva la realizzazione di manifestazioni fieristiche, quali aree e immobili di particolare pregio storico, architettonico, centri storici, piazze, parchi e strutture ricettive, oppure spazi appositamente attrezzati quali tensostrutture e similari.
2. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche negli spazi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di agibilità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.