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Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020

Art. 21
Requisiti dei quartieri fieristici per manifestazioni internazionali (articolo 83, comma 1, della l.r. 62/2018 )
1. Il quartiere fieristico in cui si svolgono manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale deve avere i seguenti requisiti:
a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
b) disponibilità di parcheggi esterni;
c) sicurezza degli impianti con particolare riferimento a: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, areazione e illuminazione;
d) sale convegni;
e) servizi di prenotazione turistica e ricettiva;
f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
g) servizi bancari;
h) servizi di ristoro;
i) servizio stampa;
j) pronto soccorso;
k) servizi di sicurezza;
l) spedizioniere;
m) centro affari (servizio informazioni; reception operatori e delegazioni; servizio informazioni import-export; assistenza operatori esteri; interpretariato; contatti commerciali);
n) servizio informazioni (elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card);
o) statistiche inerenti le manifestazioni fieristiche;
p) sistemi informatizzati.
2. Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i servizi di cui al comma 1 possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.