Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020
Art. 18
Rilevazione e certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche (articolo 4, comma 2, lettera f) della l.r. 62/2018 ) (7)
1.
Ai fini dell'inserimento dei dati della propria manifestazione nelle statistiche europee pubblicate dall’Unione delle Fiere Internazionali (U.F.I.), gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche autodichiarano o fanno certificare i dati attinenti agli espositori e ai visitatori.
2.
La certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche rappresenta una modalità attivabile su base volontaria da parte degli organizzatori delle stesse ed è effettuata da organismi di certificazione accreditati dall’Ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA).
3.
L'autodichiarazione dei dati è effettuata sulla base delle schede di rilevazione di cui all'allegato 2 all'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica).
4.
Per le finalità di cui al comma 1, l’ autodichiarazione dei dati o la certificazione degli stessi deve essere effettuata a ogni edizione di manifestazione fieristica nel corso del periodo di svolgimento della stessa, deve essere ultimata entro quaranta giorni dal termine della manifestazione ed è condizione per l’attribuzione o il mantenimento della qualifica.
5.
Le schede di rilevazione di cui al comma 3 sono inviate in via telematica al SUAP entro dieci giorni dalla conclusione della rilevazione e da questo trasmesse in via telematica al competente Settore della Giunta regionale entro i successivi dieci giorni.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.