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Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020

Art. 16
Requisiti per l'attribuzione della qualifica internazionale alle manifestazioni fieristiche (articolo 81, comma 3, della l.r. 62/2018 )
1. La manifestazione fieristica è qualificata internazionale quando è registrata almeno una delle seguenti condizioni:
a) in caso di autorilevazione del dato relativo agli espositori e ai visitatori o di certificazione effettuata da un organismo non riconosciuto da Accredia o da un organismo europeo equivalente:
1) la provenienza dall’estero di almeno il 15 per cento di espositori, diretti e indiretti, sul numero totale degli espositori;
2) la provenienza dall’estero di almeno l'8 per cento di visitatori, generici e professionali, sul numero totale dei visitatori;
b) in caso di certificazione del dato relativo agli espositori e ai visitatori mediante organismi di certificazione riconosciuti da Accredia per l'applicazione della norma ISO 25369-2008:
1) la provenienza dall’estero di almeno il 10 per cento di espositori, diretti e indiretti, sul numero totale degli espositori;
2) la provenienza dall’estero di almeno il 5 per cento di visitatori, generici e professionali, sul numero totale dei visitatori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.