Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020
Art. 12
Caratteristiche dei parcheggi (articolo 4, comma 2, lettera d), della l.r. 62/2018 )
1. I parcheggi degli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati devono avere le seguenti caratteristiche:
a) differenziazione tra le varie aree di parcheggio per gli utenti, per il personale di servizio e per carico e scarico merci;
b) rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto del Ministero dell’interno 1° febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili);
c) assenza di barriere architettoniche e posti riservati a portatori di handicap;
d) spazi appositi per mezzi di servizio o soccorso;
e) tecniche per la riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico;
f) delimitazione dei posti auto con apposita segnalazione orizzontale;
g) depositi carrelli localizzati tra i posti auto rapidamente raggiungibili;
h) transito di veicoli distanziato dall’edificio e in particolare dall’accesso dell’edificio stesso;
i) pavimentazione con materiali rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata, privilegiando soluzioni permeabili;
j) pavimentazione con materiali antisdrucciolevoli;
k) sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
l) illuminazione a spettro ampio;
m) sistemi per la raccolta dei rifiuti;
n) percorsi pedonali protetti;
o) fermate protette per i mezzi pubblici;
p) parcheggi per biciclette e motocicli;
q) manutenzione, pulizia, agibilità ed efficienza in tutte le condizioni meteorologiche;
r) servizio di controllo, direzione, ricezione e manutenzione dell’area gestito da apposito personale.
2. Il comune può prevedere ulteriori caratteristiche dei parcheggi.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.