Menù di navigazione

Regolamento 10 marzo 2020, n. 21/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 (Disciplina dei distretti biologici)

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, dell' 11 marzo 2020




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 (Disciplina dei distretti biologico) e in particolare l’articolo 11;


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 9 gennaio 2020;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 20 gennaio 2020, n. 39 (Regolamento di attuazione della legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 “Disciplina dei distretti biologico”);


Visto il parere favorevole espresso dalla seconda Commissione consiliare nella seduta del 12 febbraio 2020;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 267;


Considerato quanto segue:


1. in attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 (Disciplina dei distretti biologici) il presente regolamento disciplina le procedure per il riconoscimento del distretto biologico, comprese quelle nel caso in cui l’istanza è presentata da un distretto rurale riconosciuto ai sensi della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 , i contenuti degli atti e dei documenti necessari al riconoscimento, i termini e le modalità di revoca del distretto biologico riconosciuto;


2. poiché la valutazione del progetto economico del distretto biologico comprende varie competenze, è prevista l’istituzione di una specifica commissione tecnica di valutazione a supporto della competente struttura della Giunta regionale;


Si approva il presente regolamento:


Art. 1
1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 (Disciplina dei distretti biologici) di seguito denominata legge regionale.
Art. 2
Modalità di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del distretto biologico (articolo 6, comma 1, lettera e), della l.r. 51/2019
1. L’istanza di riconoscimento del distretto biologico è presentata alla competente struttura della Giunta regionale dal soggetto referente del distretto biologico, di cui all’articolo 6 della legge regionale. All’istanza sono allegati i seguenti documenti:
a) l’accordo di distretto di cui all’articolo 4 della legge regionale;
b) il regolamento di funzionamento dell’assemblea di distretto di cui all’articolo 5, comma 2, della legge regionale;
c) il progetto economico territoriale integrato di cui all’articolo 7 della legge regionale.
2. La mancanza anche di uno solo degli allegati di cui al comma 1 determina l'irricevibilità dell’istanza.
Art. 3
Procedure per il riconoscimento del distretto biologico (articolo 8, della l.r. 51/2019 )
1. Ai fini del riconoscimento del distretto biologico è nominata, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera k bis) della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) una commissione tecnica di valutazione composta da tre membri scelti tra soggetti esperti all’interno della Direzione regionale competente.
2. La commissione di valutazione di cui al comma 1 accerta la conformità dell’accordo a quanto disposto dall’articolo 4, comma 4, della legge regionale.
3. La commissione di valutazione di cui al comma 1 procede inoltre all’istruttoria dell’istanza di riconoscimento del distretto biologico sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8, comma 1, della legge regionale ed, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, presenta al dirigente della competente struttura della Giunta regionale l’esito dell’istruttoria, redatto in conformità all’allegato 1 al presente regolamento.
4. Sulla base degli esiti dell’istruttoria il dirigente della competente struttura della Giunta regionale provvede con decreto al riconoscimento del distretto biologico o al rigetto dell’istanza ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo). Qualora per l’esito positivo dell’istruttoria si rendano necessarie integrazioni, il dirigente della competente struttura della Giunta regionale le richiede al soggetto istante, fissando un termine per la presentazione ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 7, l. 241/1990 .
5. L’allegato 1 di cui al comma 2 può essere aggiornato con decreto dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
Art. 4
Procedure per il riconoscimento come distretto biologico del distretto rurale già riconosciuto ai sensi della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali) (articolo 8, comma 2, della l.r. 51/2019 )
1. Il distretto rurale già riconosciuto ai sensi della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali), può procedere alla costituzione di un distretto biologico a condizione che l'accordo, il progetto economico territoriale integrato e gli obiettivi del distretto biologico non siano in contrasto con l'accordo, il progetto economico territoriale e gli obiettivi del distretto rurale riconosciuto.
2. Il soggetto referente del distretto biologico provvede all'inoltro dell’istanza alla competente struttura della Giunta regionale alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:
a) l'accordo di distretto;
b) il progetto economico;
c) il regolamento di funzionamento dell’assemblea;
d) il verbale dell'assemblea del distretto rurale riportante la decisione sulla costituzione del distretto biologico e la dichiarazione circa il mantenimento o la rinuncia del riconoscimento del distretto rurale.
3. Per le procedure di riconoscimento si applicano le disposizioni dell’articolo 3.
Art. 5
Contenuti necessari del progetto economico territoriale integrato (articolo 7, comma 3, della l.r. 51/2019 )
1. Il progetto economico territoriale integrato contiene:
a) un'adeguata cartografia descrittiva del territorio distrettuale;
b) la correlazione delle azioni con gli elementi dell’accordo;
c) il ruolo dei soggetti aderenti all’accordo e la descrizione delle azioni che realizzano;
d) le indicazioni delle attività di animazione locale e le risultanze delle stesse;
e) la durata dei termini di attuazione del progetto economico territoriale integrato e l’indicativo crono-programma delle azioni;
f) una relazione contenente:
1) una dettagliata descrizione dei metodi di analisi dei bisogni del territorio e dei criteri che hanno portato all’identificazione territoriale del distretto e alla sua costituzione;
2) un’analisi socio-economica dei caratteri dei diversi settori produttivi che possono partecipare e sostenere la realizzazione e la diffusione degli obiettivi del distretto biologico;
3) un’analisi dettagliata dei caratteri, dei valori e delle criticità del territorio rurale dove insiste il distretto biologico;
4) un'analisi dettagliata delle imprese agricole biologiche e delle superfici coltivate con metodo biologico presenti al momento della presentazione dell’istanza di riconoscimento, anche in riferimento alla superficie agricola complessiva del territorio distrettuale e al numero totale delle imprese agricole insistenti nell'area distrettuale;
5) una valutazione delle potenzialità del territorio distrettuale di sviluppo delle coltivazioni biologiche in termini di incremento atteso del numero di imprese agricole e di superfici agricole coltivate con metodo biologico;
6) l’indicazione degli obiettivi da raggiungere attraverso l’operato del distretto;
7) la tempistica di realizzazione degli interventi schematizzati in un crono-programma di massima integrato dalle azioni attraverso cui s'intendono raggiungere gli obiettivi prefissati;
8) qualora i territori del distretto biologico coincidono o in tutto o in parte con il territorio in un distretto rurale già riconosciuto ai sensi della l.r. 17/2017 , la relazione deve contenere anche una dettagliata analisi circa la coerenza tra i progetti economici territoriali dei due distretti.
Art. 6
Aggiornamento del progetto economico territoriale integrato (articolo 7, comma 4, della l.r. 51/2019 )
1. Il soggetto referente del distretto biologico elabora le proposte di modifica del progetto economico territoriale integrato e le invia all’assemblea di distretto per l’approvazione.
2. Il soggetto referente invia il nuovo progetto economico territoriale integrato e il relativo verbale dell’assemblea di distretto alla competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni dall’approvazione.
3. Il dirigente della competente struttura della Giunta regionale valuta il contenuto dei documenti di cui al comma 2 e, con decreto, dispone il mantenimento o meno del riconoscimento.
Art. 7
Contenuti necessari della relazione annuale (articolo 9, comma 1, lettera d), della l.r. 51/2019)
1. Il soggetto referente del distretto biologico entro il 31 marzo di ogni anno, come previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge regionale, invia alla competente struttura della Giunta regionale una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti nell’anno precedente avente i seguenti contenuti necessari:
a) un'analisi riferita ai soggetti partecipanti all’accordo di distretto di cui all’articolo 4 della legge regionale con descrizione della effettiva partecipazione alle attività del distretto biologico;
b) la descrizione delle attività svolte nel corso dell'anno precedente e gli obiettivi raggiunti rispetto a quelli prefissati nel progetto economico territoriale integrato;
c) le eventuali problematiche emerse nell’attuazione del progetto economico territoriale integrato;
d) l’aggiornamento del crono-programma delle azioni;
e) ogni altro elemento necessario ai fini della valutazione circa il mantenimento o meno del riconoscimento di distretto biologico.
2. La relazione annuale è approvata dall'assemblea del distretto al fine di verificare la corretta ed efficace attuazione del progetto economico territoriale integrato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale.
Art. 8
Modifiche all’accordo del distretto biologico riconosciuto (articolo 8 della l.r. 51/2019 )
1. Qualora il distretto biologico riconosciuto proceda alla modifica dell'accordo di distretto il nuovo accordo, predisposto dal soggetto referente, è inviato all'assemblea per l'approvazione.
2. L'assemblea procede alla valutazione delle modifiche e all'eventuale approvazione secondo i criteri definiti dal regolamento di funzionamento di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale.
3. Il verbale dell'assemblea che approva le modifiche viene trasmesso dal soggetto referente,unitamente al nuovo accordo,alla competente struttura della Giunta regionale che procede con le modalità previste all’articolo 3.
Art. 9
Revoca del riconoscimento del distretto biologico (articolo 11, comma 1, lettera d), della l.r. 51/2019 )
1. La revoca del distretto biologico riconosciuto è disposta con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
2. Nelle ipotesi di cui all’articolo 9 della legge regionale il dirigente della competente struttura della Giunta regionale trasmette una comunicazione motivata di avvio del procedimento di revoca, stabilendo un termine per eliminare le cause che hanno determinato le irregolarità. Scaduto il termine il riconoscimento del distretto biologico è revocato.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.