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Regolamento 10 marzo 2020, n. 21/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 (Disciplina dei distretti biologici)

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, dell' 11 marzo 2020




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 (Disciplina dei distretti biologico) e in particolare l’articolo 11;


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 9 gennaio 2020;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 20 gennaio 2020, n. 39 (Regolamento di attuazione della legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 “Disciplina dei distretti biologico”);


Visto il parere favorevole espresso dalla seconda Commissione consiliare nella seduta del 12 febbraio 2020;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 267;


Considerato quanto segue:


1. in attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 (Disciplina dei distretti biologici) il presente regolamento disciplina le procedure per il riconoscimento del distretto biologico, comprese quelle nel caso in cui l’istanza è presentata da un distretto rurale riconosciuto ai sensi della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 , i contenuti degli atti e dei documenti necessari al riconoscimento, i termini e le modalità di revoca del distretto biologico riconosciuto;


2. poiché la valutazione del progetto economico del distretto biologico comprende varie competenze, è prevista l’istituzione di una specifica commissione tecnica di valutazione a supporto della competente struttura della Giunta regionale;


Si approva il presente regolamento:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.