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Regolamento 10 marzo 2020, n. 21/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 (Disciplina dei distretti biologici)

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, dell' 11 marzo 2020

Art. 7
Contenuti necessari della relazione annuale (articolo 9, comma 1, lettera d), della l.r. 51/2019)
1. Il soggetto referente del distretto biologico entro il 31 marzo di ogni anno, come previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge regionale, invia alla competente struttura della Giunta regionale una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti nell’anno precedente avente i seguenti contenuti necessari:
a) un'analisi riferita ai soggetti partecipanti all’accordo di distretto di cui all’articolo 4 della legge regionale con descrizione della effettiva partecipazione alle attività del distretto biologico;
b) la descrizione delle attività svolte nel corso dell'anno precedente e gli obiettivi raggiunti rispetto a quelli prefissati nel progetto economico territoriale integrato;
c) le eventuali problematiche emerse nell’attuazione del progetto economico territoriale integrato;
d) l’aggiornamento del crono-programma delle azioni;
e) ogni altro elemento necessario ai fini della valutazione circa il mantenimento o meno del riconoscimento di distretto biologico.
2. La relazione annuale è approvata dall'assemblea del distretto al fine di verificare la corretta ed efficace attuazione del progetto economico territoriale integrato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.