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Regolamento 10 marzo 2020, n. 21/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 (Disciplina dei distretti biologici)

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, dell' 11 marzo 2020

Art. 3
Procedure per il riconoscimento del distretto biologico (articolo 8, della l.r. 51/2019 )
1. Ai fini del riconoscimento del distretto biologico è nominata, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera k bis) della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) una commissione tecnica di valutazione composta da tre membri scelti tra soggetti esperti all’interno della Direzione regionale competente.
2. La commissione di valutazione di cui al comma 1 accerta la conformità dell’accordo a quanto disposto dall’articolo 4, comma 4, della legge regionale.
3. La commissione di valutazione di cui al comma 1 procede inoltre all’istruttoria dell’istanza di riconoscimento del distretto biologico sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8, comma 1, della legge regionale ed, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, presenta al dirigente della competente struttura della Giunta regionale l’esito dell’istruttoria, redatto in conformità all’allegato 1 al presente regolamento.
4. Sulla base degli esiti dell’istruttoria il dirigente della competente struttura della Giunta regionale provvede con decreto al riconoscimento del distretto biologico o al rigetto dell’istanza ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo). Qualora per l’esito positivo dell’istruttoria si rendano necessarie integrazioni, il dirigente della competente struttura della Giunta regionale le richiede al soggetto istante, fissando un termine per la presentazione ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 7, l. 241/1990 .
5. L’allegato 1 di cui al comma 2 può essere aggiornato con decreto dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.