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Regolamento 19 febbraio 2020, n. 9/R

Modifiche al Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020

Art.1
Canoni di concessione. Modifica all’articolo 28 del d.p.g.r.60/R/2016
1. Il comma 1 dell’articolo 28 del Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, emanato con decreto del presidente della Giunta regionale n.60/R del 12 agosto 2016, è sostituito dal seguente:
“1. Il primo canone è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione. L’imposta regionale è versata ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione) .”
2. All’articolo 28, comma 7 del d.p.g.r. 60/R/2016 comma 7 le parole “ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita” sono sostituite dalle seguenti “annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.