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Regolamento 30 gennaio 2020, n. 5/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2020




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, commi 3 e 6 della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto il Sito esternoDecreto legislativo 23/02/2010 n 49 (Attuazione delle Direttiva 2007/60/Ce relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni);


Visto il Sito esternoDecreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l'articolo 65 che prevede che le Autorità di Bacino approvino il piano di bacino distrettuale il quale individua e quantifica le situazioni in atto e potenziali del sistema fisico nonché le relative cause;


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare l’articolo 104;


Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione Sito esternodel decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r.80/2015 e alla l.r.65/2014 ;


Vista la legge regionale 5 ottobre 2009 n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza);


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n.53/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche;


Visti gli indirizzi e i criteri generali per la microzonazione sismica approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della protezione civile e dalla conferenza unificata delle regioni e delle province autonome in data 13 novembre 2008, emanati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti allo Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione della Sito esternolegge 15 marzo 1997, n.59 ) e ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5 del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile) convertito, con modificazioni, con la Sito esternolegge 9 novembre 2001, n. 401 ;


Vista l’ordinanza del Presidente Consiglio dei ministri 15 novembre 2010, n. 3907 (Attuazione dell’Sito esternoarticolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, con la Sito esternolegge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico) ed, in particolare, l’articolo 3 di detta ordinanza, che stabilisce che le regioni predispongano i programmi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, sentiti i comuni interessati e che gestiscano i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico;


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 6 marzo 2017, n.7/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 56, comma 6 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 “Norme per il governo del territorio”. Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale);


Visto il parere del comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 11.7.2019;


Visto il parere della Direzione Affari giuridici e legislativi di cui all’articolo 17 del Regolamento interno della Giunta Regionale n. 5 del 19 luglio 2016;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 11 novembre 2019, n.1359, che ha approvato la proposta di regolamento di attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio), al fine dell'acquisizione dei pareri previsti dagli articoli 42 e 66 dello Statuto della Regione Toscana;


Visto il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 dicembre 2019, ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura regionale di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n.5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2020, n. 29;


Considerato quanto segue:


1. in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 104 della l.r.65/2001 4 e dalla l.r.41/2018 , si intendono disciplinare le direttive per la predisposizione delle indagini finalizzate alla verifica della pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, all'individuazione delle aree esposte a rischio e delle condizioni di fattibilità degli interventi di trasformazione in relazione all'obiettivo della mitigazione dei rischi;


2. è necessario specificare i contenuti delle indagini che quali parti integranti degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, sono costituite da analisi ed approfondimenti tecnici, nonchè l'ambito di applicazione delle medesime indagini rispetto alla tipologia degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;


3. sono definiti criteri omogenei a scala regionale per l’individuazione delle aree a pericolosità sismica;


4. nelle more della redazione dei piani di bacino a scala distrettuale sono definiti criteri omogenei a scala regionale per l’individuazione delle aree a pericolosità g;


5. vengono definite le modalità di svolgimento del controllo svolto dalle strutture regionali competenti sulle indagini sotto il profilo geologico, idraulico e sismico effettuate dai comuni singoli o associati, definendo gli elaborati tecnici da trasmettere al fine del controllo e le modalità di svolgimento del controllo medesimo;


6. in relazione all'esito del controllo sono definite le procedure di adozione ed approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti;


7. è necessario prevedere la posticipazione dell'entrata in vigore del presente regolamento decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione in modo tale da consentire un'adeguata informativa dei soggetti istituzionali interessati;


Si approva il presente regolamento:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.