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Regolamento 30 gennaio 2020, n. 5/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2020

Art. 8
Modalità di controllo delle indagini
1. La struttura regionale competente controlla che le indagini siano effettuate in conformità alle direttive di cui al presente regolamento e alle relative delibere di attuazione.
2. Il controllo di cui al comma 1, che costituisce valutazione tecnica della struttura regionale competente, è obbligatorio o a campione e si svolge secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 11.
3. La struttura regionale competente trasmette l'esito del controllo al soggetto istituzionale competente, entro 60 giorni dalla data di deposito delle indagini soggette a controllo obbligatorio ai sensi dell’articolo 10, oppure entro 45 giorni dalla data del sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, per le indagini soggette a controllo a campione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.