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Regolamento 30 gennaio 2020, n. 5/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2020

Art. 7
Trasmissione e deposito delle indagini. Verifica della completezza della documentazione
1. Con riferimento agli strumenti di cui all'articolo 3, comma 1, gli elaborati di cui all'articolo 6 sono trasmessi, prima dell'adozione dello strumento, alla struttura regionale competente, che effettua l’accertamento formale della documentazione, verificando la completezza degli elaborati di cui al medesimo articolo 6.
2. Qualora dall’accertamento formale risulti la completezza della documentazione, la struttura regionale competente, entro sette giorni dalla data di acquisizione della documentazione, attribuisce la data ed il numero di deposito, nonché effettua l’iscrizione in apposito registro e ne dà comunicazione al soggetto istituzionale competente.
3. Qualora dall’accertamento formale risulti che la documentazione è incompleta, entro sette giorni dalla data di acquisizione della documentazione, la struttura regionale competente richiede al soggetto istituzionale competente, gli elaborati mancanti o da integrare.
4. Accertata la completezza formale della documentazione integrativa di cui al comma 3, la struttura regionale competente attribuisce la data ed il numero di deposito nonché effettua l’iscrizione in apposito registro e ne dà comunicazione al soggetto istituzionale competente entro tre giorni dalla data di acquisizione della documentazione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.