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Regolamento 30 gennaio 2020, n. 5/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2020

Art. 6
Elaborati da trasmettere per il deposito delle indagini presso le strutture regionali competenti
1. Alla struttura regionale competente sono trasmessi i seguenti elaborati:
a) la scheda per il deposito delle indagini;
b) le indagini;
c) gli elaborati degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica di cui all'articolo 3 a cui si riferiscono le indagini;
d) la certificazione da parte dei tecnici abilitati dell'adeguatezza delle indagini rispetto alle direttive di cui al presente regolamento e alle relative delibere di attuazione;
e) l’attestazione da parte dal progettista dello strumento della pianificazione territoriale e urbanistica di cui all'articolo 3, della compatibilità degli strumenti medesimi con l'esito delle indagini effettuate.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.