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Regolamento 30 gennaio 2020, n. 5/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2020

Art. 16
Trasmissione delle istanze delle istanze e relativa modulistica
1. La documentazione e gli elaborati relativi alle indagini redatti secondo le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni ai sensi dell’articolo 56 della l.r. 65/2014 , nonché le comunicazioni, le richieste e ogni altro atto o documento a cui il presente regolamento fa riferimento, sono trasmessi attraverso il sistema informativo regionale di cui al medesimo articolo 56 della l.r. 65/2014 .
2. Gli elaborati di cui all’articolo 6 sono predisposti sulla base della modulistica approvata con decreto del direttore della struttura regionale competente ai controlli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e delle deliberazioni di cui all’articolo 2, comma 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.