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Regolamento 30 gennaio 2020, n. 5/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2020

Art. 14
Approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti
1. Il soggetto istituzionale competente approva gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e le relative varianti di cui all’articolo 3 che sono stati oggetto del controllo ai sensi degli articoli 10 e 11 solo:
a) a seguito della comunicazione dell’esito positivo del controllo di cui all'articolo 12, commi 1 e 4;
b) a seguito della comunicazione dell’esito parzialmente positivo del controllo di cui articolo 12 comma 6, adeguandosi allo stesso ed escludendo le previsioni per le quali le indagini sono risultate non conformi.
2. Il soggetto istituzionale competente può approvare gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e le relative varianti le cui indagini non sono oggetto del campione estratto ai sensi dell’ articolo 11, solo a seguito della comunicazione di cui all’articolo 11, comma 3.
3. Ai fini dell’approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti di cui all’articolo 3, comma 1, il soggetto istituzionale competente qualora modifichi le classi di pericolosità o le condizioni di fattibilità o nuove attribuzioni di fattibilità a seguito di osservazioni pervenute, procede a modificare gli elaborati già depositati, trasmettendo gli stessi alla struttura regionale competente.
4. Nel caso di cui al comma 3, la struttura regionale competente effettua un nuovo controllo e ne comunica l’esito al soggetto istituzionale competente entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Il soggetto istituzionale competente approva gli atti adeguandosi all’esito del controllo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.