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Regolamento 30 gennaio 2020, n. 5/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2020

Art. 12
Esito del controllo
1. Qualora dal controllo risulti che le indagini siano state effettuate ai sensi dell’articolo 8, comma 1, la struttura regionale competente, entro i termini di cui all'articolo 8, comma 3, dà comunicazione dell'esito positivo del controllo al soggetto istituzionale competente.
2. Qualora dal controllo risulti che le indagini non siano conformi in tutto o in parte alle direttive contenute nel presente regolamento o alle relative delibere di attuazione, la struttura regionale competente invia al soggetto istituzionale interessato richiesta di modifiche o integrazioni alla documentazione depositata.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa di cui al comma 2, la struttura regionale competente effettua il controllo di cui all'articolo 8, comma 1.
4. Qualora le indagini, integrate oppure modificate ai sensi del comma 2, risultino conformi alle direttive di cui al presente regolamento o alle relative delibere di attuazione, la struttura regionale competente, entro i termini di cui al comma 3, dà comunicazione dell'esito positivo del controllo al soggetto istituzionale interessato.
5. Qualora le indagini, integrate oppure modificate ai sensi del comma 2, non risultino conformi alle direttive di cui al presente regolamento o alle relative delibere di attuazione, la struttura regionale competente, entro i termini di cui al comma 3, dà comunicazione motivata dell'esito negativo del controllo al soggetto istituzionale interessato.
6. Qualora le indagini, integrate oppure modificate ai sensi del comma 2, risultino parzialmente non conformi per parti di territorio alle direttive di cui al presente regolamento o alle relative delibere di attuazione, la struttura regionale competente, entro i termini di cui al comma 3, dà comunicazione motivata al soggetto istituzionale interessato, che può inviare documentazione integrativa o controdeduzioni per la parziale non conformità alle direttive.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.