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Regolamento 30 gennaio 2020, n. 5/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2020

Art.10
Controllo obbligatorio delle indagini
1. Sono soggette a controllo obbligatorio le indagini che si riferiscono ad uno dei seguenti strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica:
a) piani strutturali o piani strutturali intercomunali;
b) piani operativi o piani operativi intercomunali;
c) varianti ai piani strutturali, ai piani strutturali intercomunali, ai regolamenti urbanistici, ai piani operativi, ai piani operativi intercomunali, ai piani regolatori generali vigenti, ove riguardanti aree a pericolosità molto elevata dal punto di vista geologico o sismico oppure aree a pericolosità per alluvione frequenti o poco frequenti, secondo quanto disposto dall'articolo 5 nel caso in cui casi prevedano la realizzazione di:
1) infrastrutture lineari;
2) nuove costruzioni ai sensi dell'articolo 2 della l.r.41/2018 ;
3) opere pubbliche o di interesse pubblico;
4) impianti di cui all'allegato VIII alla Sito esternoparte seconda del d.lgs.152/2006 ;
5) strutture strategiche per la gestione dell’emergenza da ricomprendersi nei piani comunali di protezione civile o individuate in altre disposizioni di protezione civile;
d) varianti ai piani strutturali, ai piani strutturali intercomunali, ai regolamenti urbanistici, ai piani operativi, ai piani operativi intercomunali, ai piani regolatori generali, ove riguardanti aree a pericolosità elevata dal punto di vista geologico o sismico secondo le classi di cui all'articolo 5 nei casi in cui prevedano la realizzazione di:
1) opere pubbliche o di interesse pubblico;
2) impianti di cui all'allegato VIII alla Sito esternoparte seconda del d.lgs.152/2006 ;
3) strutture strategiche per la gestione dell’emergenza da ricomprendersi nei piani comunali di protezione civile o individuate in altre disposizioni di protezione civile;
e) i piani attuativi e loro varianti, ove riguardanti aree a pericolosità molto elevata dal punto di vista geologico o sismico, oppure a pericolosità per alluvione frequenti o poco frequenti secondo le classi di cui all'articolo 5 ove sia prevista la realizzazione di opere idrauliche di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) e b), della l.r. 41/2018 , nei casi in cui prevedano la realizzazione di:
1) infrastrutture lineari;
2) nuove costruzioni ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 41/2018 ,
3) opere pubbliche o di interesse pubblico;
4) impianti di cui all'allegato VIII alla Sito esternoparte seconda del d.lgs.152/2006 ;
5) strutture strategiche per la gestione dell’emergenza da ricomprendersi nei piani comunali di protezione civile o individuate in altre disposizioni di protezione civile;
f) i piani attuativi e loro varianti, ove riguardanti aree classificate a pericolosità elevata dal punto di vista geologico o sismico, secondo le classi di cui all'articolo 5, nei casi in cui prevedano la realizzazione di:
1) opere pubbliche o di interesse pubblico;
2) impianti di cui all’allegato VIII, Sito esternoparte seconda del d.lgs 152/2006 ;
3) strutture strategiche per la gestione dell’emergenza da ricomprendersi nei piani comunali di protezione civile o individuate in altre disposizioni di protezione civile;
g) varianti ai piani strutturali, ai piani strutturali intercomunali, ai piani operativi, ai piani operativi intercomunali, ai regolamenti urbanistici, ai piani regolatori generali, o a piani attuativi, che comportino una variazione da classi di pericolosità molto elevata o elevata dal punto di vista geologico e sismico, oppure da classi di pericolosità da alluvione elevata o media, a classi inferiori rispetto a quelle attribuite negli strumenti urbanistici già approvati.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.