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Regolamento 28 gennaio 2020, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) relativo al Fondo regionale per la montagna.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2020




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visti gli articoli 42 e 66 dello Statuto della Regione Toscana;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), e in particolare l’articolo 87;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2020, n. 42;


Considerato quanto segue:


1. Con la legge regionale 49/2019 sono state introdotte modifiche all'articolo 87 della legge regionale 68/2011 nonché al connesso articolo 85 della medesima, volte ad adeguare il disposto di tali norme all'attuale contesto socio-economico di riferimento per le politiche per la montagna, in considerazione di come esso appaia oggi profondamente diverso, soprattutto in termini di disponibilità finanziaria, da quello del tempo in cui la Sito esternolegge 68/2011 è entrata in vigore;


2. Tali modifiche rendono perciò necessario procedere all'adozione di un nuovo regolamento attuativo - a sostituire il 26/R 2013 - coerente con l'innovato disposto della legge, particolarmente rispetto al riformulato comma 8 dell'articolo 87 citato;


3. È necessario quindi aggiornare la disciplina relativamente a:


a) criteri di valutazione degli interventi proposti;


b) disciplina del procedimento di attribuzione delle risorse;


c) modalità di verifica dei risultati raggiunti e monitoraggio degli interventi;


d) procedure di revoca delle risorse assegnate;


4. È necessario disporre che i finanziamenti sono assegnati sulla base di due distinte graduatorie relativamente rispettivamente alle unioni di comuni ai sensi dell' articolo 67 della l.r. 68/2011 o costituite a seguito dell’estinzione delle comunità montane o, ancora, che pur non appartenenti a tali fattispecie abbiano almeno il 30 per cento del territorio classificato montano o almeno il 30 per cento della popolazione residente in territorio classificato montano, e comuni classificati montani di cui all’allegato B della legge regionale 68/2011 che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di un’unione di comuni diversa da quelle appartenenti alle fattispecie precedente;


5. È opportuno specificare che, all'interno delle citate fattispecie, i progetti possono essere presentati in forma aggregata e che ciascun ente può partecipare pena esclusione, singolarmente o in aggregazione con altri ad un solo progetto;


6. È necessario disciplinare la procedura di revoca al ricorrere delle fattispecie di cui all'articolo 87 comma 9 bis della legge regionale 68/2011 ;


7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dal presente regolamento è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Si approva il presente regolamento:


Art. 1
Modalità di attribuzione delle risorse
1. I finanziamenti relativi alle risorse del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) sono assegnati ai beneficiari individuati dal comma 4 del medesimo articolo 87 sulla base di due distinte graduatorie:
a) una relativa ai progetti presentati dagli enti di cui all'articolo 87, comma 4, lettere a) e b) della l.r. 68/2011 ;
b) una relativa ai progetti presentati dagli enti di cui all'articolo 87, comma 4, lettera c), della l.r. 68/2011 .
2. I progetti possono essere presentati anche in forma aggregata:
a) tra enti di cui al comma 1, lettera a);
b) tra enti di cui al comma 1, lettera b).
3. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2 resta ferma, in entrambi i casi, la necessità di individuare all'interno dell'aggregazione un ente capofila cui sono attribuite le risorse e che si assume la responsabilità della corrispondenza dell’impiego delle risorse medesime alle azioni e agli interventi oggetto del progetto finanziato, in conformità all'articolo 87, comma 10, della l.r. 68/2011 . Di tale aggregazione è dato conto all’atto della presentazione del progetto allegando la dichiarazione di adesione al progetto stesso di ognuno degli enti partecipanti, sottoscritta dal legale rappresentante.
4. Ciascun ente può partecipare, singolarmente o in aggregazione con altri, ad un solo progetto. Qualora ciò non accada saranno esclusi tutti i progetti nei quali l'ente risulta partecipante.
Art. 2
Quote di riparto del Fondo, pesatura dei criteri e punteggi, termini dei presentazione dei progetti
1. Qualora gli interventi per i quali è richiesto il finanziamento risultino articolati su aree diverse del territorio montano di uno stesso ente o di più enti aggregati, deve risultare pienamente evidente l'integrazione logica e funzionale tra le parti componenti l'articolazione del progetto.
2. Con propria deliberazione la Giunta regionale:
a) suddivide l'ammontare complessivo del fondo tra la quota destinata ai progetti degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 e quella destinata ai progetti degli enti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1;
b) fissa il termine temporale di presentazione delle proposte progettuali;
c) può stabilire che le proposte progettuali debbano obbligatoriamente riguardare solo alcuni degli ambiti di intervento indicati dall'articolo 85, comma 1 bis, della l. r. 68/2011 . In tal caso può stabilire eventuali ulteriori criteri per gli ambiti di intervento specificatamente individuati, come richiamati dall'articolo 7, comma 1, lettera f), aggiuntivi a quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo medesimo;
d) stabilisce per ognuno dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 7, ivi compresi gli eventuali criteri aggiuntivi di cui alla precedente lettera c), la pesatura percentuale di ognuno di essi sulla valutazione complessiva;
e) determina per ognuno dei criteri di cui al presente comma i punteggi da utilizzare per la valutazione dei progetti;
f) fissa un limite massimo all'ammontare di finanziamento concedibile per singolo progetto, che può essere stabilito in misura diversa per i progetti presentati dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) rispetto a quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
3. I progetti ammessi al beneficio a conclusione del processo di valutazione sono finanziati, sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 2, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
Art. 3
Tipologie di spese ammissibili a finanziamento
1. Sono finanziabili con il Fondo esclusivamente le spese ammissibili ai sensi dell'articolo 87, commi 5 e 6, della l.r. 68/2011 , aventi ad oggetto interventi avviati successivamente alla data di definitiva approvazione della relativa graduatoria con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 9, comma 2.
Art. 4
Presentazione delle domande
1. Gli enti interessati presentano progetti conformi alle indicazioni del presente regolamento entro i termini stabiliti dalla deliberazione di cui all’articolo 2.
2. I progetti:
a) sono trasmessi alla Regione Toscana per mezzo del sistema informatico regionale InterPRO ovvero, laddove l'ente non sia attivo su InterPRO, con modalità che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e provenienza e integrità del contenuto delle stesse secondo le modalità previste del Sito esternodecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
b) sono presentati utilizzando il modello appositamente predisposto e allegato alla delibera di cui all'articolo 2.
3. In caso di richiesta di chiarimenti e integrazioni relativi al progetto stesso da parte della competente struttura della Giunta regionale, l'ente è tenuto a rispondere formalmente entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della richiesta.
Art. 5
Assegnazione ed erogazione delle risorse
1. L’istruttoria, al termine della quale il dirigente responsabile del settore competente assegna le risorse con proprio decreto, è effettuata nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione dei progetti.
2. Le risorse del Fondo sono erogate, per ogni progetto:
a) nella misura del 50 per cento dell’importo, come anticipazione all’adozione del decreto dirigenziale di cui al comma 1;
b) per il restante 50 per cento, a saldo dopo la realizzazione del progetto e sulla base della rendicontazione delle risorse regionali utilizzate. La rendicontazione è presentata al settore regionale competente entro sessanta giorni successivi allo scadere dei trentasei mesi di durata del progetto o, in caso di proroga, nei sessanta giorni successivi a quello di scadenza del periodo di proroga concesso.
Art. 6
Realizzazione degli interventi ed eventuale proroga
1. La realizzazione dei progetti ammessi avviene entro trentasei mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 2, salvo proroga della realizzazione dell’intervento, non superiore ad un anno.
2. La richiesta di proroga di cui al comma 1 è presentata, con le stesse modalità previste per la trasmissione dei progetti dall’articolo 4, comma 2, lettera a), almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine ordinario di realizzazione del progetto alla competente struttura della Giunta regionale, che decide entro trenta giorni.
Art. 7
Criteri di valutazione dei progetti
1. I progetti presentati sono valutati secondo i seguenti criteri:
a) percentuale della popolazione residente in territorio montano dell'ente proponente il progetto, o degli enti ad esso partecipanti, in caso di progetti in forma aggregata sulla popolazione complessiva dell'ente proponente, o dell'insieme degli enti aggregati, sulla base dell'Allegato B tabella “Territori montani”alla l.r. 68/2011 ;
b) percentuale di territorio classificato montano, comprensivo di quello così classificato a fini regionali, dell'ente proponente il progetto o degli enti ad esso partecipanti, in caso di progetti in forma aggregata, sulla superficie complessiva dell'ente proponente il progetto, o dell'insieme degli enti aggregati sulla base dell'Allegato B tabella “Territori montani”alla l.r. 68/2011 ;
c) indice di disagio dell'ente proponente il progetto. Nel caso di presentazione da parte di enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonchè in caso di presentazione in forma aggregata, l'indice è calcolato come valore medio degli indici dei singoli comuni sui territori dei quali andranno a ricadere gli effetti del progetto stesso, qualora ammesso a finanziamento;
d) percentuale di decremento temporale della popolazione residente nell’ultimo quinquennio valorizzato unicamente per comuni interamente montani e, nel caso delle unioni, per i soli comuni interamente montani ad esse appartenenti, calcolata come somma algebrica dei valori dei singoli comuni in rapporto alla popolazione complessiva degli stessi nell’anno base sulla base dei dati Istat riferiti all'ultimo quinquennio consolidato disponibile;
e) qualità progettuale intesa come puntuale, chiara e ben esplicitata individuazione degli obiettivi e delle dirette finalità del progetto nonchè degli effetti e delle ricadute positive dirette e indirette potenzialmente attese, ad esito della realizzazione del progetto stesso, su uno o più ambiti fra quelli elencati dall'articolo 85, comma 1 bis, della l.r. 68/2011 o tra quelli tra di essi individuati dalla Giunta con propria deliberazione nel caso di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), tramite l'utilizzo di stime e indicatori adeguati alla rilevazione degli effetti e delle ricadute medesime.
f) eventuali altri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).
Art. 8
Valutazione dei progetti
1. Il Dirigente della competente struttura della Giunta regionale, avvalendosi della collaborazione del Nucleo tecnico interdirezionale per la montagna di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 2019, n. 34 (Politiche per la montagna e interventi per la valorizzazione dei territori montani. Modifiche alla l.r. 68/2011 ), esamina i progetti sotto il profilo dell'ammissibilità e procede alla valutazione degli stessi.
2. Ad esito della valutazione, con proprio decreto, il dirigente della competente struttura della Giunta regionale approva le graduatorie e assegna le risorse, ai sensi dell'articolo 5 agli enti utilmente collocati nelle graduatorie stesse. L'avvio dei progetti decorre dalla data di adozione del decreto.
Art. 9
Monitoraggio degli interventi finanziati e verifica dei risultati
1. Gli enti beneficiari o i capofila, in caso di presentazione in forma aggregata, forniscono alla competente struttura della Giunta regionale, al termine di ogni anno di durata del progetto, i dati di monitoraggio relativi all’andamento temporale, procedurale e finanziario dei progetti finanziati, fermo restando la rendicontazione di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b).
2. I dati di cui al comma 1 sono inviati al settore regionale competente entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1 con le modalità previste per la trasmissione dei progetti dall’articolo 4, comma 2, lettera a).
3. È ammesso un differimento motivato, non superiore a quindici giorni, nell’invio dei dati di monitoraggio.
4. Al fine di verificare la coerenza della realizzazione del progetto con la domanda ammessa a finanziamento, il settore regionale competente può richiedere agli enti beneficiari documenti integrativi dei dati di monitoraggio di cui al comma 1.
5. Nell'arco dei tre anni successivi alla conclusione dei progetti la competente struttura della Giunta regionale può richiedere ai singoli enti beneficiari, o capofila, in caso di presentazione in forma aggregata, informazioni e dati, ulteriori a quelli utilizzati per il monitoraggio di cui ai commi 1 e 4, allo scopo di effettuare una verifica ex-post dei risultati raggiunti a fini conoscitivi, ai fini di quanto previsto dall'articolo 86, comma 3, della l.r. 68/2011 .
Art. 10
Revoca e recupero delle risorse
1. Considerate le fattispecie di cui all'articolo 87, comma 9 bis, della l.r. 68/2011 , il procedimento è avviato mediante comunicazione da parte del settore competente della Giunta regionale all’ente beneficiario o capofila in caso di presentazione in forma aggregata, nella quale viene contestata una delle tipologie di revoca e assegnato il termine dei trenta giorni successivi entro il quale l'ente risponde alla contestazione stessa con le stesse modalità previste per la trasmissione dei progetti dall’articolo 4, comma 2, lettera a).
2. In caso di mancata risposta o qualora non ricorrano nella risposta di cui al comma 1 elementi o documentazione tali da giustificare l'archiviazione del procedimento il Dirigente del settore competente dispone con proprio atto la revoca del finanziamento.
3. La deroga ai sensi dell’ articolo 87, comma 9 bis, lettera a), della l.r. 68/2011 è concessa dalla Giunta regionale con proprio atto, su richiesta motivata dell’ente beneficiario o capofila presentata con le modalità previste dall’articolo 4, comma 2, lettera a), al presentarsi di condizioni, situazioni o elementi non prevedibili e sopravvenuti tali da impedire o sospendere la disponibilità o utilizzabilità in funzione del progetto di terreni, infrastrutture, edifici, opere, impianti, manufatti o beni immateriali necessari alla compiuta realizzazione dello stesso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo eventi naturali avversi, rinvenimento di materiali tossici o esplodenti o comunque dannosi per l’incolumità e la salute.
4. La durata della deroga è determinata in ragione della specifica situazione. La deroga può essere concessa anche nel corso di una eventuale proroga accordata ai sensi dell'articolo 6.
Art. 11
Disposizioni transitorie
1. I progetti ammessi a finanziamento antecedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento si concludono ai sensi delle disposizioni previgenti.
Art. 12
Abrogazione
1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2013, n. 26/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali” sulla ripartizione del Fondo regionale per la montagna) è abrogato.
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.