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Regolamento 28 gennaio 2020, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) relativo al Fondo regionale per la montagna.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2020




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visti gli articoli 42 e 66 dello Statuto della Regione Toscana;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), e in particolare l’articolo 87;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2020, n. 42;


Considerato quanto segue:


1. Con la legge regionale 49/2019 sono state introdotte modifiche all'articolo 87 della legge regionale 68/2011 nonché al connesso articolo 85 della medesima, volte ad adeguare il disposto di tali norme all'attuale contesto socio-economico di riferimento per le politiche per la montagna, in considerazione di come esso appaia oggi profondamente diverso, soprattutto in termini di disponibilità finanziaria, da quello del tempo in cui la Sito esternolegge 68/2011 è entrata in vigore;


2. Tali modifiche rendono perciò necessario procedere all'adozione di un nuovo regolamento attuativo - a sostituire il 26/R 2013 - coerente con l'innovato disposto della legge, particolarmente rispetto al riformulato comma 8 dell'articolo 87 citato;


3. È necessario quindi aggiornare la disciplina relativamente a:


a) criteri di valutazione degli interventi proposti;


b) disciplina del procedimento di attribuzione delle risorse;


c) modalità di verifica dei risultati raggiunti e monitoraggio degli interventi;


d) procedure di revoca delle risorse assegnate;


4. È necessario disporre che i finanziamenti sono assegnati sulla base di due distinte graduatorie relativamente rispettivamente alle unioni di comuni ai sensi dell' articolo 67 della l.r. 68/2011 o costituite a seguito dell’estinzione delle comunità montane o, ancora, che pur non appartenenti a tali fattispecie abbiano almeno il 30 per cento del territorio classificato montano o almeno il 30 per cento della popolazione residente in territorio classificato montano, e comuni classificati montani di cui all’allegato B della legge regionale 68/2011 che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di un’unione di comuni diversa da quelle appartenenti alle fattispecie precedente;


5. È opportuno specificare che, all'interno delle citate fattispecie, i progetti possono essere presentati in forma aggregata e che ciascun ente può partecipare pena esclusione, singolarmente o in aggregazione con altri ad un solo progetto;


6. È necessario disciplinare la procedura di revoca al ricorrere delle fattispecie di cui all'articolo 87 comma 9 bis della legge regionale 68/2011 ;


7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dal presente regolamento è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Si approva il presente regolamento:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.