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Regolamento 28 gennaio 2020, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) relativo al Fondo regionale per la montagna.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2020

Art. 9
Monitoraggio degli interventi finanziati e verifica dei risultati
1. Gli enti beneficiari o i capofila, in caso di presentazione in forma aggregata, forniscono alla competente struttura della Giunta regionale, al termine di ogni anno di durata del progetto, i dati di monitoraggio relativi all’andamento temporale, procedurale e finanziario dei progetti finanziati, fermo restando la rendicontazione di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b).
2. I dati di cui al comma 1 sono inviati al settore regionale competente entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1 con le modalità previste per la trasmissione dei progetti dall’articolo 4, comma 2, lettera a).
3. È ammesso un differimento motivato, non superiore a quindici giorni, nell’invio dei dati di monitoraggio.
4. Al fine di verificare la coerenza della realizzazione del progetto con la domanda ammessa a finanziamento, il settore regionale competente può richiedere agli enti beneficiari documenti integrativi dei dati di monitoraggio di cui al comma 1.
5. Nell'arco dei tre anni successivi alla conclusione dei progetti la competente struttura della Giunta regionale può richiedere ai singoli enti beneficiari, o capofila, in caso di presentazione in forma aggregata, informazioni e dati, ulteriori a quelli utilizzati per il monitoraggio di cui ai commi 1 e 4, allo scopo di effettuare una verifica ex-post dei risultati raggiunti a fini conoscitivi, ai fini di quanto previsto dall'articolo 86, comma 3, della l.r. 68/2011 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.