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Regolamento 28 gennaio 2020, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) relativo al Fondo regionale per la montagna.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2020

Art. 8
Valutazione dei progetti
1. Il Dirigente della competente struttura della Giunta regionale, avvalendosi della collaborazione del Nucleo tecnico interdirezionale per la montagna di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 2019, n. 34 (Politiche per la montagna e interventi per la valorizzazione dei territori montani. Modifiche alla l.r. 68/2011 ), esamina i progetti sotto il profilo dell'ammissibilità e procede alla valutazione degli stessi.
2. Ad esito della valutazione, con proprio decreto, il dirigente della competente struttura della Giunta regionale approva le graduatorie e assegna le risorse, ai sensi dell'articolo 5 agli enti utilmente collocati nelle graduatorie stesse. L'avvio dei progetti decorre dalla data di adozione del decreto.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.