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Regolamento 28 gennaio 2020, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) relativo al Fondo regionale per la montagna.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2020

Art. 6
Realizzazione degli interventi ed eventuale proroga
1. La realizzazione dei progetti ammessi avviene entro trentasei mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 2, salvo proroga della realizzazione dell’intervento, non superiore ad un anno.
2. La richiesta di proroga di cui al comma 1 è presentata, con le stesse modalità previste per la trasmissione dei progetti dall’articolo 4, comma 2, lettera a), almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine ordinario di realizzazione del progetto alla competente struttura della Giunta regionale, che decide entro trenta giorni.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.