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Regolamento 28 gennaio 2020, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) relativo al Fondo regionale per la montagna.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2020

Art. 2
Quote di riparto del Fondo, pesatura dei criteri e punteggi, termini dei presentazione dei progetti
1. Qualora gli interventi per i quali è richiesto il finanziamento risultino articolati su aree diverse del territorio montano di uno stesso ente o di più enti aggregati, deve risultare pienamente evidente l'integrazione logica e funzionale tra le parti componenti l'articolazione del progetto.
2. Con propria deliberazione la Giunta regionale:
a) suddivide l'ammontare complessivo del fondo tra la quota destinata ai progetti degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 e quella destinata ai progetti degli enti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1;
b) fissa il termine temporale di presentazione delle proposte progettuali;
c) può stabilire che le proposte progettuali debbano obbligatoriamente riguardare solo alcuni degli ambiti di intervento indicati dall'articolo 85, comma 1 bis, della l. r. 68/2011 . In tal caso può stabilire eventuali ulteriori criteri per gli ambiti di intervento specificatamente individuati, come richiamati dall'articolo 7, comma 1, lettera f), aggiuntivi a quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo medesimo;
d) stabilisce per ognuno dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 7, ivi compresi gli eventuali criteri aggiuntivi di cui alla precedente lettera c), la pesatura percentuale di ognuno di essi sulla valutazione complessiva;
e) determina per ognuno dei criteri di cui al presente comma i punteggi da utilizzare per la valutazione dei progetti;
f) fissa un limite massimo all'ammontare di finanziamento concedibile per singolo progetto, che può essere stabilito in misura diversa per i progetti presentati dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) rispetto a quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
3. I progetti ammessi al beneficio a conclusione del processo di valutazione sono finanziati, sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 2, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.