Menù di navigazione

Regolamento 28 gennaio 2020, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) relativo al Fondo regionale per la montagna.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 5 febbraio 2020

Art. 1
Modalità di attribuzione delle risorse
1. I finanziamenti relativi alle risorse del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) sono assegnati ai beneficiari individuati dal comma 4 del medesimo articolo 87 sulla base di due distinte graduatorie:
a) una relativa ai progetti presentati dagli enti di cui all'articolo 87, comma 4, lettere a) e b) della l.r. 68/2011 ;
b) una relativa ai progetti presentati dagli enti di cui all'articolo 87, comma 4, lettera c), della l.r. 68/2011 .
2. I progetti possono essere presentati anche in forma aggregata:
a) tra enti di cui al comma 1, lettera a);
b) tra enti di cui al comma 1, lettera b).
3. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2 resta ferma, in entrambi i casi, la necessità di individuare all'interno dell'aggregazione un ente capofila cui sono attribuite le risorse e che si assume la responsabilità della corrispondenza dell’impiego delle risorse medesime alle azioni e agli interventi oggetto del progetto finanziato, in conformità all'articolo 87, comma 10, della l.r. 68/2011 . Di tale aggregazione è dato conto all’atto della presentazione del progetto allegando la dichiarazione di adesione al progetto stesso di ognuno degli enti partecipanti, sottoscritta dal legale rappresentante.
4. Ciascun ente può partecipare, singolarmente o in aggregazione con altri, ad un solo progetto. Qualora ciò non accada saranno esclusi tutti i progetti nei quali l'ente risulta partecipante.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.