Menù di navigazione

Regolamento 9 gennaio 2020, n. 3/R

Modifiche al regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale”.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 15 gennaio 2020




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e, in particolare, l'articolo 84;


Vista la legge regionale 28 luglio 2017, n. 37 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alla l.r. 3/1994 , alla l.r. 84/2016 e alla l.r. 65/2014 );


Vista la legge regionale 8 settembre 2017, n. 50 (Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 68/2011 );


Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017);


Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 agosto 2016, n. 63/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale);


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 29 marzo 2018;


Visto il parere della struttura competente di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 15 luglio 2019 n. 907 di adozione dello schema di regolamento per la trasmissione alla Commissione consiliare competente, ai fini dell’acquisizione del relativo parere;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso ai sensi dell'articolo 66, comma 3 dello Statuto regionale, nella seduta del 10 settembre 2019;


Visto il parere favorevole con osservazioni della Seconda e della Quarta Commissione consiliare, espresso in forma congiunta nella seduta del 2 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto regionale;


Visto l'ulteriore parere della struttura regionale competente di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n.5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2019, n. 1618.


Considerato che


1. la l.r. 37/2017 e, successivamente, la l.r. 70/2017 hanno modificato l’articolo 78 della l.r. 65/2014 , introducendo la possibilità di realizzare in territorio rurale i manufatti per esigenze venatorie di cui all’articolo 34 bis della l.r. 3/1994 , intendendo come tali i manufatti destinati al ritrovo e all’organizzazione delle attività delle squadre di caccia al cinghiale;


2. è necessario integrare il reg. 63/R/2016 con l’inserimento di un nuovo articolo che stabilisca le condizioni per la realizzazione dei manufatti di cui all’articolo 34 bis della l.r. 3/1994 ;


3. è necessario apportare ulteriori modifiche al reg. 63/R/2016, al fine di adeguarne la disciplina alle norme contenute nella l.r. 65/2014 , come modificata con l.r. 50/2017 che ha ridefinito il regime amministrativo degli interventi di cui all’articolo 70, comma 3, lettera a) della l.r.65/2014 consistenti nell’installazione di serre e di altri manufatti aziendali per periodi superiori ai due anni;


4. l’applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento ha evidenziato l'opportunità di fornire maggiori indicazioni in merito alle caratteristiche dei manufatti prefabbricati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g) del reg. 63/R/2016, stabilendo una dimensione massima pari a 80 metri quadrati di superficie calpestabile per ciascuna azienda agricola;


5. a scopo di chiarimento, è necessario proporre una migliore formulazione di alcune disposizioni del regolamento citato e adeguare il medesimo alle nuove norme in materia di conferenza di servizi;


6. è necessario modificare alcune disposizioni del reg. 63/R/2016 per l'adeguamento alle nuove norme regionali in materia di definizioni uniformi e unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, in recepimento dell'Intesa fra Governo, regioni e comuni, stipulata in data 20 ottobre 2016;


7. la seconda Commissione consiliare e la quarta Commissione consiliare, esprimendo parere favorevole sullo schema di regolamento adottato con la preliminare deliberazione della Giunta regionale 907/2019, hanno suggerito alla Giunta regionale: “ di valutare le seguenti osservazioni:


- al termine della lettera b) del comma 3 dell’articolo 13 bis del reg. 63/R/2016, come inserito dall’articolo 9 della proposta, inserire le seguenti parole: “, in particolare per il rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti e ferma restando la compatibilità con il titolo edilizio”;


- all’articolo 2, comma 3 e all’articolo 3, comma 2, del reg. 63/R/2016 come modificato dall’articolo 1 della proposta, al fine di evitare dubbi interpretativi, specificare meglio le fattispecie sanzionate dall’articolo 196 della l.r. 65/2014 tenuto conto che il regolamento non può disporre più di quanto prevede la legge;


- all’articolo 13 bis, comma 1 lettera a), come inserito dall’articolo 9 della proposta, integrare la frase “abilitazione alla gestione faunistico venatoria del cinghiale” con il riferimento all’articolo 72, comma 1 del reg. 48/R/2017 (Regolamento di attuazione della legge regionale 3/1994 e della legge regionale 10/2016 ) che individua i soggetti abilitati alla gestione faunistico venatoria del cinghiale per la caccia in braccata e girata;


- al comma 1, lett. c), del medesimo articolo 13 bis, chiarire se il “titolo idoneo legittimante” la realizzazione del manufatto è riferito al possesso di titolo idoneo a legittimare la disponibilità del terreno per la realizzazione del manufatto;


- al comma 7 del medesimo articolo 13 bis, chiarire che la rimozione del manufatto è prevista nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1, lett. a), b) e c).”;


8. è necessario modificare gli articoli 2, 3 e 13 bis del reg. 63/R/2016, rispetto alle formulazioni risultanti nello schema di regolamento adottato con la preliminare deliberazione della Giunta regionale 907/2019, in accoglimento di tutte le osservazioni della seconda Commissione consiliare e della quarta Commissione consiliare.


Si approva il presente regolamento:


Art. 1
Disposizioni sui titoli abilitativi richiesti per l’installazione di manufatti aziendali e di serre per periodi superiori ai due anni. Modifiche all’articolo 2 del reg. 63/R/2016
1. Al comma 3 dell'articolo 2 del regolamento di attuazione, emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 agosto 2016, n.63/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale) le parole da “
L'installazione
” a “
elementi:
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’installazione dei manufatti e delle serre di cui al presente articolo è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’
articolo 134, comma 1, della l.r. 65/2014
, e realizzabile, in alternativa, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’
articolo 134, comma 2 della l.r. 65/2014
, da presentare allo sportello unico del comune, pena l’applicazione delle disposizioni di cui all’
articolo 196 della l.r. 65/2014
, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 70, commi 4, 4 bis e 5
della l.r. 65/2014
. La richiesta del permesso di costruire o, in alternativa, la SCIA contengono in particolare i seguenti elementi:
”.
2. Al comma 4 dell'articolo 2 del reg. 63/R/2016 dopo la parola “
Alla
” sono aggiunte le seguenti: “
richiesta del permesso di costruire o, in alternativa, alla
”.
3. Al comma 5 dell'articolo 2 del reg. 63/R/2016 dopo la parola “
trasmette
” sono inserite le seguenti: “
i permessi di costruire e
”.
Art. 2
Specificazioni in merito ai manufatti aziendali prefabbricati che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti a programma aziendale. Modifiche all’articolo 3 del reg. 63/R/2016
1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 del reg. 63/R/2016 dopo la parola “
prefabbricati
” sono inserite le seguenti: “
di semplice installazione
”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del reg. 63/R/2016 è inserito il seguente:
1 bis. I manufatti di cui al comma 1, lettera g) hanno dimensioni massime pari a 80 metri quadrati di superficie calpestabile. Nel caso di installazione di due o più manufatti da parte della stessa azienda agricola, la somma delle relative superfici calpestabili non deve essere superiore a 80 metri quadrati.
”.
3. Il comma 2 dell'articolo 3 del reg. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:
2. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 1 è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’
articolo 134 della l.r. 65/2014
da presentare allo sportello unico del Comune, pena l’applicazione delle disposizioni di cui all’
articolo 196 della l.r. 65/2014
, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 70, commi 4, 4 bis e 5
della l.r. 65/2014
. Per la realizzazione delle serre fisse devono essere rispettate le condizioni indicate all’articolo 2, comma 2.
”.
Art. 3
Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici. Modifiche all'articolo 4 del reg. 63/R/2016
1. Al comma 6 dell'articolo 4 del regolamento 63/R/2016 le parole “
superficie utile abitabile o agibile (Sua)
” in entrambi i casi sono sostituite dalle seguenti: “
superficie utile (SU)
”.
Art. 4
Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici. Modifiche all'articolo 7 del reg. 63/R/2016
1. Al numero 5 della lettera b) del comma 5 dell'articolo 7 del reg. 63/R/2016 le parole “
volumi complessivi (V) e superfici utili (Su)
” sono sostituite dalle seguenti: “
volumi edificati complessivi (VE) e superfici calpestabili (SCal)
”.
2. Al numero 2 della lettera d) del comma 5 dell'articolo 7 del reg. 63/R/2016 le parole “
volumi e superfici utili
” sono sostituite dalle seguenti: “
volumi edificati (VE) e superfici calpestabili (Scal)
”.
Art. 5
Adeguamenti normativi in materia di conferenza di servizi. Modifiche all’articolo 9 del reg. 63/R/2016
1. Il comma 3 dell'articolo 9 del reg. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:
3. Il programma aziendale è approvato da tutti i comuni interessati dalle trasformazioni edilizie nell’ambito della conferenza di servizi convocata d'intesa fra i comuni medesimi o ad iniziativa di uno di essi, ai sensi dell’
articolo 74, comma 4, della l.r. 65/2014
.
”.
Art. 6
Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici. Richiamo normativo alla disciplina statale in materia di conferenza di servizi. Modifiche all’articolo 10 del reg. 63/R/2016
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del reg. 63/R/2016 le parole “
utile lorda (SUL)
” sono sostituite con le seguenti: “
edificabile (SE)
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 10 del reg. 63/R/2016 dopo la parola “
servizi
” sono aggiunte le seguenti: “
ai sensi
Sito esternodel capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
”.
Art. 7
Condizioni per la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale. Allineamento alla normativa regionale. Modifiche all’articolo 12 del reg. 63/R/2016
1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 12 del reg. 63/R/2016 è sostituita dalla seguente:
d) le parti del territorio rurale nelle quali è consentita l’installazione dei manufatti di cui al presente articolo al fine di garantire il mantenimento dell’attività agricola e la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio rurale e assicurare, al contempo, la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell’
articolo 92, comma 3, lettera e) della l.r. 65/2014
.
”.
Art. 8
Condizioni per la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici. Allineamento alla normativa regionale. Modifiche all’articolo 13 del reg. 63/R/2016
1. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 13 del reg. 63/R/2016 è sostituita dalla seguente:
e) le parti del territorio rurale nelle quali è consentita l’installazione dei manufatti di cui al presente articolo, al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell’
articolo 92, comma 3, lettera e) della l.r. 65/2014
.
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 13 del regolamento 63/R/2016 le parole “
di cui al comma 2
” sono eliminate.
Art. 9
Condizioni per la realizzazione di manufatti di cui all'articolo 34 bis della legge regionale 3/1994 . Introduzione dell’articolo 13 bis nel reg. emanato con d.p.g.r. 63/R/2016
1. Dopo l'articolo 13 del reg. emanato con d.p.g.r. 63/R/2016 è inserito il seguente:
Art. 13 bis - Condizioni per la realizzazione di manufatti di cui all’
articolo 34 bis della l.r. 3/1994
(
articolo 78, comma 3, della l.r. 65/2014
)
1. Nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, la realizzazione dei manufatti di cui all’
articolo 34 bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
(Recepimento della
Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") è consentita ai cacciatori aventi i seguenti requisiti:
a) abilitazione alla gestione faunistico venatoria del cinghiale ai sensi dell’articolo 72, comma 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
(Recepimento della
Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e della
legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10
(Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla
l.r. 3/1994
));
b) iscrizione ad una squadra di caccia al cinghiale iscritta nel registro delle squadre di caccia di cui all’articolo 73 del regolamento 48/R/2017;
c) possesso di titolo idoneo legittimante la disponibilità del terreno per la realizzazione del manufatto.
2. Per ogni squadra di caccia al cinghiale non può essere realizzato più di un manufatto di cui all’
articolo 34 bis della l.r. 3/1994
.
3. La realizzazione dei manufatti di cui all’
articolo 34 bis della l.r. 3/1994
è soggetta alla presentazione della SCIA allo sportello unico del comune da parte del proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo a condizione che non comporti alcuna trasformazione permanente sul suolo e che tali manufatti:
a) siano realizzati in legno o con altri materiali anche tradizionali tipici della zona;
b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie, salvo diverse disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale, in particolare per il rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti e ferma restando la compatibilità con il titolo edilizio;
c) non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.
4. Qualora la disciplina comunale preveda la possibilità di realizzare i manufatti di cui al presente articolo con modalità costruttive diverse da quelle indicate al comma 1, lettere a) e b), la loro realizzazione è soggetta a permesso di costruire.
5. Ove gli strumenti urbanistici comunali prevedano la possibilità di installare i manufatti di cui al presente articolo, la disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:
a) le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali dei manufatti anche in relazione alla tipologia del titolo abilitativo richiesto;
b) le parti del territorio rurale nelle quali è consentita l’installazione dei manufatti di cui al presente articolo, orientandone prioritariamente la realizzazione in prossimità di aree già urbanizzate al fine di garantire la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio rurale, in attuazione dell’
articolo 92, comma 3, lettera e) della l.r. 65/2014
.
6. La SCIA o la richiesta del permesso di costruire contengono:
a) la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
b) la dichiarazione della necessità di realizzazione del manufatto in relazione alle esigenze di ritrovo ed organizzazione delle attività della squadra di caccia al cinghiale;
c) le caratteristiche e le dimensioni del manufatto;
d) la dichiarazione di conformità dell’intervento alla
l.r. 65/2014
, al presente regolamento, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.
7. La disciplina comunale del territorio rurale subordina la formazione del titolo abilitativo all’impegno alla rimozione del manufatto nel caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui al
comma 1, lettere a), b) e c).
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.