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Regolamento 9 gennaio 2020, n. 3/R

Modifiche al regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale”.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 15 gennaio 2020




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e, in particolare, l'articolo 84;


Vista la legge regionale 28 luglio 2017, n. 37 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alla l.r. 3/1994 , alla l.r. 84/2016 e alla l.r. 65/2014 );


Vista la legge regionale 8 settembre 2017, n. 50 (Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 68/2011 );


Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017);


Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 agosto 2016, n. 63/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale);


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 29 marzo 2018;


Visto il parere della struttura competente di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 15 luglio 2019 n. 907 di adozione dello schema di regolamento per la trasmissione alla Commissione consiliare competente, ai fini dell’acquisizione del relativo parere;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso ai sensi dell'articolo 66, comma 3 dello Statuto regionale, nella seduta del 10 settembre 2019;


Visto il parere favorevole con osservazioni della Seconda e della Quarta Commissione consiliare, espresso in forma congiunta nella seduta del 2 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto regionale;


Visto l'ulteriore parere della struttura regionale competente di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n.5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2019, n. 1618.


Considerato che


1. la l.r. 37/2017 e, successivamente, la l.r. 70/2017 hanno modificato l’articolo 78 della l.r. 65/2014 , introducendo la possibilità di realizzare in territorio rurale i manufatti per esigenze venatorie di cui all’articolo 34 bis della l.r. 3/1994 , intendendo come tali i manufatti destinati al ritrovo e all’organizzazione delle attività delle squadre di caccia al cinghiale;


2. è necessario integrare il reg. 63/R/2016 con l’inserimento di un nuovo articolo che stabilisca le condizioni per la realizzazione dei manufatti di cui all’articolo 34 bis della l.r. 3/1994 ;


3. è necessario apportare ulteriori modifiche al reg. 63/R/2016, al fine di adeguarne la disciplina alle norme contenute nella l.r. 65/2014 , come modificata con l.r. 50/2017 che ha ridefinito il regime amministrativo degli interventi di cui all’articolo 70, comma 3, lettera a) della l.r.65/2014 consistenti nell’installazione di serre e di altri manufatti aziendali per periodi superiori ai due anni;


4. l’applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento ha evidenziato l'opportunità di fornire maggiori indicazioni in merito alle caratteristiche dei manufatti prefabbricati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g) del reg. 63/R/2016, stabilendo una dimensione massima pari a 80 metri quadrati di superficie calpestabile per ciascuna azienda agricola;


5. a scopo di chiarimento, è necessario proporre una migliore formulazione di alcune disposizioni del regolamento citato e adeguare il medesimo alle nuove norme in materia di conferenza di servizi;


6. è necessario modificare alcune disposizioni del reg. 63/R/2016 per l'adeguamento alle nuove norme regionali in materia di definizioni uniformi e unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, in recepimento dell'Intesa fra Governo, regioni e comuni, stipulata in data 20 ottobre 2016;


7. la seconda Commissione consiliare e la quarta Commissione consiliare, esprimendo parere favorevole sullo schema di regolamento adottato con la preliminare deliberazione della Giunta regionale 907/2019, hanno suggerito alla Giunta regionale: “ di valutare le seguenti osservazioni:


- al termine della lettera b) del comma 3 dell’articolo 13 bis del reg. 63/R/2016, come inserito dall’articolo 9 della proposta, inserire le seguenti parole: “, in particolare per il rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti e ferma restando la compatibilità con il titolo edilizio”;


- all’articolo 2, comma 3 e all’articolo 3, comma 2, del reg. 63/R/2016 come modificato dall’articolo 1 della proposta, al fine di evitare dubbi interpretativi, specificare meglio le fattispecie sanzionate dall’articolo 196 della l.r. 65/2014 tenuto conto che il regolamento non può disporre più di quanto prevede la legge;


- all’articolo 13 bis, comma 1 lettera a), come inserito dall’articolo 9 della proposta, integrare la frase “abilitazione alla gestione faunistico venatoria del cinghiale” con il riferimento all’articolo 72, comma 1 del reg. 48/R/2017 (Regolamento di attuazione della legge regionale 3/1994 e della legge regionale 10/2016 ) che individua i soggetti abilitati alla gestione faunistico venatoria del cinghiale per la caccia in braccata e girata;


- al comma 1, lett. c), del medesimo articolo 13 bis, chiarire se il “titolo idoneo legittimante” la realizzazione del manufatto è riferito al possesso di titolo idoneo a legittimare la disponibilità del terreno per la realizzazione del manufatto;


- al comma 7 del medesimo articolo 13 bis, chiarire che la rimozione del manufatto è prevista nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1, lett. a), b) e c).”;


8. è necessario modificare gli articoli 2, 3 e 13 bis del reg. 63/R/2016, rispetto alle formulazioni risultanti nello schema di regolamento adottato con la preliminare deliberazione della Giunta regionale 907/2019, in accoglimento di tutte le osservazioni della seconda Commissione consiliare e della quarta Commissione consiliare.


Si approva il presente regolamento:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.