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Regolamento 9 gennaio 2020, n. 3/R

Modifiche al regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale”.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 15 gennaio 2020

Art. 7
Condizioni per la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale. Allineamento alla normativa regionale. Modifiche all’articolo 12 del reg. 63/R/2016
1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 12 del reg. 63/R/2016 è sostituita dalla seguente:
d) le parti del territorio rurale nelle quali è consentita l’installazione dei manufatti di cui al presente articolo al fine di garantire il mantenimento dell’attività agricola e la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio rurale e assicurare, al contempo, la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell’
articolo 92, comma 3, lettera e) della l.r. 65/2014
.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.