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Regolamento 9 gennaio 2020, n. 3/R

Modifiche al regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale”.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 15 gennaio 2020

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Disposizioni sui titoli abilitativi richiesti per l’installazione di manufatti aziendali e di serre per periodi superiori ai due anni. Modifiche all’articolo 2 del reg. 63/R/2016
Art. 2 - Specificazioni in merito ai manufatti aziendali prefabbricati che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti a programma aziendale. Modifiche all’articolo 3 del reg. 63/R/2016
Art. 3 - Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici. Modifiche all'articolo 4 del reg. 63/R/2016
Art. 4 - Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici. Modifiche all'articolo 7 del reg. 63/R/2016
Art. 5 - Adeguamenti normativi in materia di conferenza di servizi. Modifiche all’articolo 9 del reg. 63/R/2016
Art. 6 - Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici. Richiamo normativo alla disciplina statale in materia di conferenza di servizi. Modifiche all’articolo 10 del reg. 63/R/2016
Art. 7 - Condizioni per la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale. Allineamento alla normativa regionale. Modifiche all’articolo 12 del reg. 63/R/2016
Art. 8 - Condizioni per la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici. Allineamento alla normativa regionale. Modifiche all’articolo 13 del reg. 63/R/2016
Art. 9 - Condizioni per la realizzazione di manufatti di cui all'articolo 34 bis della legge regionale 3/1994. Introduzione dell’articolo 13 bis nel reg. emanato con d.p.g.r. 63/R/2016

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.