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Regolamento 5 agosto 2019, n. 55/R

Modifica al D.P.G.R. 16 maggio 2007, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 “Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 9 agosto 2019




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l'Sito esternoarticolo 117 comma 6 della Costituzione ;


Visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 76 (Revisione degli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Modifiche alla l.r. 55/2006 )


Visto il parere favorevole del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 04 aprile 2019;


Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Visto il parere favorevole della Prima Commissione consiliare riunita in seduta il 19 giugno 2019;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2019, n. 958;


Considerato quanto segue:


1. Si rende necessario abrogare la norma che prevede il contributo a totale compensazione di quanto corrisposto a titolo di imposta comunale sulla prima casa, a seguito della modifica legislativa di cui alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 76 (Revisione degli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Modifiche alla l.r. 55/2006 )


2. Si rende opportuno prevedere il termine del 31 ottobre di ogni anno (attualmente fissato al 30 settembre) perchè più congruo rispetto al termine di presentazione del modello unico e del modello IRAP, allo scopo di rendere omogenea la documentazione che viene presentata a corredo dell'istanza di concessione delle provvidenze, e l'annualità di riferimento dei redditi per il calcolo delle provvidenze stesse.


3. E' altresì opportuno estendere il termine di cui al punto 2 anche per la richiesta dei benefici attualmente non assoggettati ad alcuna scadenza, con particolare riferimento al contributo per l'acquisto della prima casa.



Si approva il presente regolamento:


Art. 1
1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2007, n.28/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n.55 "Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata") è abrogato.
Art. 2
1. Il comma 2 dell'articolo 10 del d.p.g.r. 28/R/2007 è sostituito dal seguente: "
2. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate entro il 31 ottobre di ogni anno per la richiesta dei benefici maturati nell'anno solare precedente
".


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.