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Regolamento 28 ottobre 2019, n. 64/R

Regolamento di attuazione di cui all’articolo 20 ter della l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Regolamento per il funzionamento del registro tumori della Regione Toscana. (1)

Vedi Avviso di rettifica sul Burt n. 50 del 6 novembre 2019.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 30 ottobre 2019




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 dello Statuto;


Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) ed, in particolare, l'articolo 20 ter;


Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo) e, in particolare, l'articolo 1, comma 1;


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 25 luglio 2019;


Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, commi 4 e 5, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento 5 agosto 2019, n.1060 (Regolamento per il funzionamento del registro tumori della Regione Toscana di cui all'articolo 20 ter della L.r. 40/2005 );


Visto il parere favorevole della commissione consiliare competente, espresso nella seduta del 26 settembre 2019;


Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, commi 4 e 5, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2019, n. 1292.


Considerato quanto segue:


1. L'Sito esternoarticolo 2 sexies del d.lgs 196/2003 prevede che i trattamenti di categorie particolari di dati personali, necessari per motivi di interesse pubblico, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

2. L'articolo 20 ter della l.r. 40/2005 , che ha istituito il registro tumori, prevede che debba essere adottato un regolamento regionale con cui disciplinare il trattamento dei dati personali ed, in particolare, dei dati relativi alla salute necessari alla tenuta del registro tumori;

3. Le Regioni hanno espresso la volontà di conformare i predetti trattamenti di dati personali alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e, a tal fine, hanno ritenuto di condividere uno schema tipo per l'adozione del regolamento recante norme per il funzionamento del registro tumori e contenente, in allegato, un disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome il 15 febbraio 2018 (18/22/CR6a/C7) e trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali in data 22 febbraio 2018;

4. Il Garante per la protezione dei dati personali ha collaborato con la Conferenza, fornendo tutte le indicazioni necessarie per la corretta impostazione dello schema di regolamento, ed ha espresso parere favorevole con provvedimento 227 del 18 aprile 2018;

5. Il Garante ha, altresì, precisato che l'adozione da parte delle regioni di un regolamento conforme allo schema tipo valutato positivamente non rende necessario chiedere all'autorità specifico parere.

Diversamente, qualora si intendano apportare modifiche sostanziali o integrazioni non formali riguardanti il trattamento dei dati personali rispetto allo schema tipo, occorrerà richiedere uno specifico parere su tali modifiche o integrazioni al Garante;

6. Essendo il presente regolamento conforme al predetto schema tipo, non si ritiene necessario sottoporlo ad ulteriore parere del Garante.



Si approva il presente regolamento:


Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica sul Burt n. 50 del 6 novembre 2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.