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Regolamento 28 ottobre 2019, n. 64/R

Regolamento di attuazione di cui all’articolo 20 ter della l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Regolamento per il funzionamento del registro tumori della Regione Toscana. (1)

Vedi Avviso di rettifica sul Burt n. 50 del 6 novembre 2019.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 30 ottobre 2019

Art. 9
Operatori del registro tumori
1. I dati personali contenuti nel registro tumori sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo i principi di cui all’articolo 5 del RGPD, soltanto da personale appositamente individuato dal titolare del trattamento, in conformità all’articolo 29 del RGPD e dell’Sito esternoarticolo 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003 e sottoposto a regole di condotta analoghe al segreto professionale stabilite dal titolare del trattamento qualora non sia tenuto per legge al segreto professionale.
2. I soggetti di cui al comma 1 accedono ai dati del registro tumori secondo modalità e logiche di elaborazione strettamente pertinenti e non eccedenti ai compiti attribuiti a ciascuno di essi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica sul Burt n. 50 del 6 novembre 2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.