Regolamento 28 ottobre 2019, n. 64/R
Regolamento di attuazione di cui all’articolo 20 ter della l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Regolamento per il funzionamento del registro tumori della Regione Toscana. (1)
Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 30 ottobre 2019
Art. 7
Comunicazione dei dati
1. Il titolare del trattamento del registro tumori, per le finalità di cui all’articolo 3, può comunicare le informazioni di cui all’articolo 5, comma 2, ai titolari del trattamento dei dati dei registri tumori di altre regioni, qualora legittimamente istituiti e regolamentati ai sensi dell’articolo 2-sexies del d.lgs. 196/2003 e previa stipula di apposita convenzione che definisca le modalità tecniche di trasmissione dei dati medesimi in conformità alle misure di sicurezza individuate nell’allegato 2 del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015. Tali modalità devono garantire un livello di sicurezza adeguato equivalente a quello assicurato dalle misure specificate nel disciplinare tecnico previsto dall’articolo 10.
2. Il titolare del trattamento del registro tumori, per l’esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, può svolgere studi in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca e società scientifiche, nonché con ricercatori, singoli o associati, che operano nell’ambito delle predette Università, Enti ed Istituti di ricerca e società scientifiche, nel rispetto delle delle previsioni delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica di cui all'allegato A.4 al d.lgs. 196/2003 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.