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Regolamento 28 ottobre 2019, n. 64/R

Regolamento di attuazione di cui all’articolo 20 ter della l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Regolamento per il funzionamento del registro tumori della Regione Toscana. (1)

Vedi Avviso di rettifica sul Burt n. 50 del 6 novembre 2019.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 30 ottobre 2019

Art. 6
Fonti dei dati
1. Il titolare del trattamento del registro tumori effettua la raccolta dei dati di cui all’articolo 5, comma 2, riferiti ai casi diagnosticati di tumore, con le modalità e nel rispetto delle misure di sicurezza dettagliate nel disciplinare tecnico di cui all’allegato A, presso:
a) l’archivio regionale/provinciale delle schede di dimissioni ospedaliere (SDO), contenenti diagnosi di tumore o relative ai soggetti iscritti o da iscrivere nel Registro Tumori, al fine di individuare nuovi casi non registrati ovvero, ove necessario, verificare i dati già inseriti nel registro medesimo;
b) i seguenti archivi delle aziende sanitarie, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e delle strutture sanitarie private accreditate, limitatamente alle informazioni ivi contenute correlate alle patologie tumorali, al fine di implementare il registro con riferimento ai casi segnalati ed aggiornare il registro tumori con l’inserimento di eventuali ulteriori casi:
archivi delle schede di morte relativamente ai soggetti con diagnosi di neoplasia definita dal registro tumori e ai soggetti con neoplasia come causa di morte o condizione morbosa rilevante per il decesso;
archivi delle cartelle cliniche;
archivi di anatomia patologica;
archivi di laboratorio e di radiodiagnostica;
archivi delle prestazioni ambulatoriali;
archivi delle prescrizioni farmaceutiche;
archivi delle esenzioni ticket per patologia oncologica;
archivi delle protesi di interesse oncologico;
archivi delle prestazioni di riabilitazione di interesse oncologico;
archivio delle vaccinazioni di interesse oncologico;
lettere di dimissioni ospedaliere e relazioni cliniche.
c) l’anagrafe sanitaria regionale degli assistiti per effettuare il raffronto dei dati anagrafici dei soggetti iscritti o da iscrivere nel registro tumori con i dati anagrafici contenuti nella predetta anagrafe, al fine di verificarne ove necessario l’esattezza e l’aggiornamento dei dati e individuare eventuali duplicazioni.
2. I soggetti individuati al comma 1 devono trasmettere le informazioni di cui all’articolo 5, comma 2 secondo le modalità specificate ai sensi del disciplinare tecnico di cui all'allegato A.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica sul Burt n. 50 del 6 novembre 2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.