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Regolamento 28 ottobre 2019, n. 64/R

Regolamento di attuazione di cui all’articolo 20 ter della l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Regolamento per il funzionamento del registro tumori della Regione Toscana. (1)

Vedi Avviso di rettifica sul Burt n. 50 del 6 novembre 2019.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 30 ottobre 2019

Art. 5
Tipi di dati sensibili trattati
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 3, il titolare del trattamento del registro tumori tratta dati personali idonei a rivelare lo stato di salute riferiti a casi diagnosticati di tumore, nei limiti di quanto indispensabile per il raggiungimento delle predette finalità e nei modi previsti all’articolo 10, nonché nel rispetto delle previsioni delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, di cui all’allegato A 4 del Sito esternod. lgs 196/2003 , in quanto compatibili.
2. Il titolare del trattamento del registro tumori tratta i seguenti dati:
a) diagnosi e modalità di ammissione e dimissione, relative a ricoveri e a prestazioni ambulatoriali diagnostico terapeutiche e rispettivi D.R.G (Diagnosis Related Groups)
b) anamnesi;
c) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche, ivi compresi gli screening oncologici;
d) indagini cliniche e trattamenti eseguiti;
e) referti di anatomia patologica;
f) data e causa di morte e condizioni morbose rilevanti per il decesso.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica sul Burt n. 50 del 6 novembre 2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.