Regolamento 28 ottobre 2019, n. 64/R
Regolamento di attuazione di cui all’articolo 20 ter della l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Regolamento per il funzionamento del registro tumori della Regione Toscana. (1)
Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 30 ottobre 2019
Art. 13
Notifica di violazione dei dati personali
1. Nel caso in cui i dati trattati nell’ambito del registro tumori subiscano violazioni tali da comportare la perdita, la distruzione o la diffusione indebita di dati personali, il titolare del trattamento effettua una notifica al Garante per la protezione dei dati personali nei termini e secondo le modalità previste dall’articolo 33 del RGPD. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica le violazioni all’interessato senza ingiustificato ritardo, con le modalità previste dall’articolo 34 del RGPD.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.