Regolamento 28 ottobre 2019, n. 64/R
Regolamento di attuazione di cui all’articolo 20 ter della l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Regolamento per il funzionamento del registro tumori della Regione Toscana. (1)
Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 30 ottobre 2019
Art. 11
Codifica dei dati trattati
1. I dati sensibili contenuti nel registro tumori, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, sono trattati mediante l’utilizzo di codici identificativi, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare tecnico di cui all’allegato A, in modo tale da tutelare l’identità e la riservatezza degli interessati nel trattamento dei dati, rendendoli temporaneamente inintelleggibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettendo di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
2. I dati idonei a rivelare lo stato di salute sono trasmessi al registro e conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 1 anche quando sono tenuti senza l’ausilio di strumenti elettronici.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.