Regolamento 28 ottobre 2019, n. 64/R
Regolamento di attuazione di cui all’articolo 20 ter della l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Regolamento per il funzionamento del registro tumori della Regione Toscana. (1)
Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 30 ottobre 2019
Art. 10
Misure di sicurezza
1. Il titolare del trattamento del registro tumori adotta ai sensi dell’articolo 32 del RGPD adeguate modalità tecniche e misure di sicurezza dei dati e dei sistemi, specificate nel disciplinare tecnico contenuto nell'allegato A).
2. La sicurezza dei dati trattati dal registro t deve essere garantita in tutte le fasi del trattamento dei dati, mediante l’adozione degli opportuni accorgimenti volti a preservare i medesimi dati da rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.