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Regolamento 9 ottobre 2019, n. 62/R

Disposizioni in attuazione dell’articolo 65 della l.r 10/2010 , per l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di VIA e per il coordinamento delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006 . Modifiche al d.p.g.r. n. 19/R/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 16 ottobre 2019




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’articolo 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione;


Visti l'articolo 4, comma 1, lettera l) e lettera z), dello Statuto;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l’articolo 27 bis come introdotto dal Sito esternodecreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 Sito esternodella legge 9 luglio 2015, n. 114 .);


Vista la Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);


Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA), ed in particolare l’articolo 73 bis, come da ultimo modificata dalla legge regionale 25 maggio 2018, n. 25 (Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del Sito esternodecreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013 ) e dalla legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018);


Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 2017, n. 19/R (Regolamento regionale recante Disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 );


Visto il parere del Comitato direzionale espresso nella seduta del 25.7.2019;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 5.8.2019, n.1044;


Visti i pareri della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Visto il parere favorevole della IV commissione consiliare, espresso nella seduta del 18.9.2019;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 10.9.2019;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2019, n. 1189;


Considerato quanto segue:


1. il presente regolamento adegua alla normativa sopravvenuta le disposizioni del regolamento regionale approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 2017, n. 19/R (Regolamento regionale recante Disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 );


2. è in particolare necessario disciplinare le modalità operative di coordinamento finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’ articolo 73 bis della l.r. 10/2010 , come da ultimo modificato con l.r. 3/2019 in attuazione dell’articolo 27 bis del Sito esternod.lgs 152/2006 , nonché le ulteriori forme di semplificazione e di raccordo procedurale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 bis, comma 8, del medesimo decreto;


3. alla luce dell’esperienza applicativa del regolamento 19/R/2017 e dell’evoluzione della normativa nazionale e regionale, appare inoltre opportuna una revisione delle disposizioni che disciplinano:


a) il raccordo tecnico istruttorio, tra le procedure di valutazione di sostanzialità delle modifiche ai fini della verifica di assoggettabilità e della VIA regionale e quelle previste dalla normative autorizzativa ambientale;


b) lo svolgimento delle procedure di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010 ;


4. è introdotta una disciplina transitoria dei procedimenti relativi al provvedimento autorizzatorio unico regionale, avviati prima della entrata in vigore del presente regolamento, ai quali si applicano le norme relative alle procedure vigenti al momento della presentazione dell'istanza;


5. è infine necessario prevedere che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, al fine di assicurare l’immediata operatività della disposizioni di coordinamento attuative dell’articolo 73 bis della l.r. 10/2010 ;


Si approva il presente regolamento:


CAPO I
Modifiche al regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 19/R (Regolamento regionale recante disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 )
Art. 1
Sostituzione del titolo del d.p.g.r. 19/R/2017
1. Il titolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 2017, n. 19/R “
Regolamento regionale recante disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'
articolo 65 della l.r. 10/2010 ” è sostituito dal seguente: “
Disposizioni per il coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale e per il raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA con i procedimenti autorizzativi ambientali di competenza regionale, in attuazione dell'
articolo 65 della l.r. 10/2010 ”.
Art. 2
Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 19/R/2017
1. Il punto 1 del considerato del preambolo del d.p.g.r. 19/R/2017 è sostituito dal seguente :
1. il presente regolamento, in attuazione dell'
articolo 65, comma 1, della l.r. 10/2010
, disciplina le modalità di attuazione delle procedure di VIA recependo, in particolare, le finalità e i contenuti dell'articolo 73 bis della medesima legge;
”.
2. Il punto 2 del considerato del preambolo del d.p.g.r. 19/R/2017 è sostituito dal seguente :
2. tale disciplina definisce le modalità operative di coordinamento finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico di cui all’
articolo 73 bis della l.r. 10/2010
, in attuazione dell’articolo 27 bis del
Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n.152
(Norme in materia ambientale) come introdotto dal
Sito esternodecreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104
(Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14
Sito esternodella legge 9 luglio 2015, n. 114
.);
”.
3. Il punto 3 del considerato del preambolo del d.p.g.r. 19/R/2017 è abrogato.
4. Il punto 5 del considerato del preambolo del d.p.g.r. 19/R/2017 è sostituito dal seguente:
5. è altresì opportuno prevedere disposizioni specifiche recanti indirizzi applicativi per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA postume ai sensi dell'
articolo 43, comma 6, della l.r. 10/2010
(“VIA postuma”);
”.
5. Il punto 6 del considerato del preambolo del d.p.g.r. 19/R/2017 è abrogato.
Art. 3
Modifiche all’articolo 1 del d.p.g.r.19/R/2017.Oggetto ed ambito di applicazione
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 del d.p.g.r.19/R/2017 è sostituita dalla seguente:
a) alle modalità operative di coordinamento finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’
Sito esternoarticolo 27 bis del del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152
(Norme in materia ambientale) e all'
articolo 73 bis della l.r. 10/2010
;
”.
2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 del d.p.g.r. 19/R/2017 e sostituita dalla seguente:
c) ad indirizzi applicativi in materia di procedimenti di valutazione di cui all'
articolo 43 comma 6 della l.r. 10/2010
.
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 1 del d.p.g.r. 19/R/2017 è sostituito dal seguente:
“2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non trovano applicazione per i progetti ricadenti nell'allegato IV alla
Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006
, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità, in relazione ai quali il provvedimento di rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione e all’esercizio del progetto non può essere adottato fino all'adozione del provvedimento di esclusione dalla VIA.
”.
Art. 4
Inserimento del capo II bis nel d.p.g.r. 19/R/2017. Disposizioni di coordinamento finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico
1. Dopo il capo II del d.p.g.r. 19/R/2017, abrogato dal presente regolamento, è inserito il seguente:
capo II bis “
Disposizioni di coordinamento finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico
”.
Art. 5
Inserimento dell’articolo 7 bis nel d.p.g.r. 19/R/2017 . Progetti soggetti a VIA di competenza regionale
1. Dopo l’articolo 7 del d.p.g.r. 19/R/2017, abrogato dal presente regolamento, è inserito, all’interno del capo II bis introdotto dal presente regolamento, il seguente:
Art. 7 bis. Progetti soggetti a VIA di competenza regionale
1. In applicazione dell'
Sito esternoarticolo 27 bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006
, il soggetto proponente presenta alla struttura operativa regionale, di cui all'
articolo 47 della l.r. 10/2010
, di seguito denominata “struttura operativa”, istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) corredata da:
a) la documentazione prevista ai fini VIA, comprendente l'illustrazione e la quantificazione delle ricadute socio-economiche del progetto, ai sensi dell'
articolo 50, comma 3, della l.r. 10/2010
;
b) lo studio di incidenza di cui all'allegato G al
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), ove necessario;
c) il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo oppure il piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti, di cui al
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120
(Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 11 novembre 2014, n. 164
), ove necessario;
d) l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti per la realizzazione e l’esercizio del progetto;
e) la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore ai fini del rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, di cui alla lettera d).
2. Per i progetti relativi alle derivazioni e ai prelievi di acqua, soggetti a VIA, la presentazione dell’istanza di cui al comma 1 è subordinata al possesso, da parte del proponente, del titolo che lo individua quale legittimo istante, in esito allo svolgimento della procedura di concorrenza di cui all’articolo 46 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2,
della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
“Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015), ove prevista.
3. Sul sito web della Regione Toscana sono pubblicati specifici fac-simile di istanza e di avviso al pubblico.
4. La struttura operativa cura gli adempimenti di cui all'articolo 27 bis, commi da 1 a 7,
Sito esternodel d.lgs. 152/2006
, tra cui, in particolare:
a) la verifica di adeguatezza e di completezza formale della documentazione presentata dal proponente;
b) l'istruttoria della documentazione presentata dal proponente e l’eventuale richiesta di integrazioni;
c) la convocazione e la gestione della conferenza di servizi decisoria;
d) la redazione, sulla base degli esiti della conferenza di cui al punto c) della proposta di deliberazione della Giunta regionale che formalizza il provvedimento autorizzatorio unico regionale, di seguito denominato PAUR.
5. Alla conferenza di cui al comma 4, lettera c), partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi richiesti per la realizzazione e l’esercizio del progetto. La conferenza, nel rispetto dei termini stabiliti dall’
Sito esternoarticolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006
, si articola ove necessario:
a) in una o più riunioni propedeutiche di carattere istruttorio finalizzate all’esame delle problematiche concernenti la realizzazione e l'esercizio del progetto ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di compatibilità ambientale e delle condizioni per il rilascio degli atti di assenso richiesti;
b) in una o più riunioni a carattere decisorio nell'ambito delle quali, ove sussistano le condizioni di compatibilità ambientale, sono rilasciati gli atti di assenso, comunque denominati, richiesti per la realizzazione e l’esercizio del progetto.
6. La Regione partecipa alla conferenza di servizi con il proprio rappresentante unico (RUR) individuato nella struttura operativa ai sensi dell'
articolo 26 della della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40
(Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa).
7. Nella posizione unica regionale di cui all’
art. 26 ter della l.r. 40/2009
confluiscono le conclusioni dell'istruttoria svolta ai fini VIA, l'eventuale valutazione di incidenza e le determinazioni delle strutture regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione. Sulla base dei lavori della conferenza di cui al comma 4, lettera c), la posizione unica regionale può essere aggiornata.
8. Le conclusioni dell’istruttoria svolta ai fini VIA, confluite nella posizione unica regionale, danno conto degli eventuali casi di incompatibilità del progetto che, ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
), precludono il rilascio di una pronuncia positiva di compatibilità ambientale. In tal caso la conferenza di cui al comma 4, lettera c) ne prende atto e si conclude con una determinazione motivata negativa.
”.
Art. 6
Inserimento dell’articolo 7 ter nel d.p.g.r.19/R/2017 . Provvedimento autorizzatorio unico di competenza regionale
1. Dopo l’articolo 7 bis del d.p.g.r. 19/R/2017 è inserito, all’interno del capo II bis, introdotto dal presente regolamento, il seguente:
Art. 7 ter. Provvedimento autorizzatorio unico di competenza regionale
1. In esito alle conclusioni della conferenza di servizi, la Giunta regionale, con propria deliberazione, si esprime nell’esercizio della propria discrezionalità politica e amministrativa in ordine alla compatibilità ambientale del progetto e adotta contestualmente la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, entro il termine del procedimento di cui all’
Sito esternoarticolo 27 bis del d.lgs. 152/2006
. Tale deliberazione costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita.
2. Ove, in esito alle conclusioni della conferenza di servizi, la struttura operativa proponga alla Giunta regionale l'adozione di un provvedimento unico favorevole e la Giunta, sulla base di valutazioni di natura politico-amministrativa, ritenga non via siano le condizioni per il rilascio di un provvedimento di VIA favorevole, con propria decisione dà mandato al direttore della direzione regionale competente in materia di ambiente di comunicare al proponente il preavviso di rigetto, ai
sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.)
.”.
Art. 7
Inserimento dell’articolo 7 quater nel d.p.g.r.19/R/2017 . Progetti sottoposti a VIA di competenza dei comuni e degli enti parco regionali: provvedimento autorizzatorio unico
1. Dopo l’articolo 7 ter del d.p.g.r.19/R/2017 è inserito, all’interno del capo II bis, introdotto dal presente regolamento, il seguente:
Art. 7 quater. Progetti sottoposti a VIA di competenza dei comuni e degli enti parco regionali: provvedimento autorizzatorio unico
1. In applicazione dell'
Sito esternoart. 27 bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006
il soggetto proponente presenta all'autorità competente per la VIA un'istanza corredata dalla documentazione di cui all’articolo 7 bis, comma 1.
2. L'autorità competente per la VIA cura gli adempimenti di cui all'
Sito esternoarticolo 27 bis del d.lgs. 152/2006
.
3. La Regione partecipa alla conferenza di servizi indetta dall’autorità competente per la VIA con il proprio rappresentante unico individuato sulla base dei criteri di cui all'
articolo 26 bis della l.r. 40/2009
. Ai fini della formazione della posizione unica regionale si applica quanto previsto dall'
articolo 26 ter, comma 3, della l.r. 40/2009
.
4. In applicazione dell'
Sito esternoarticolo 7 bis, comma 6, del d.lgs. 152/2006
, gli enti parco regionali ed i comuni, assicurano, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, la separatezza delle funzioni confliggenti in relazione allo svolgimento dei procedimenti di VIA di propria competenza
.”.
Art. 8
Modifica della rubrica del capo III del d.p.g.r. 19/R/2017
1. Nella rubrica del capo III del d.p.g.r.19/R/2017, dopo le parole “
Disposizioni per la valutazione
”, sono inserite le seguenti parole “
di sostanzialità
”.
Art. 9
Sostituzione dell’articolo 8 del d.p.g.r. 19/R/17. Raccordo tecnico istruttorio delle valutazioni di sostanzialità delle modifiche di installazioni e impianti nelle procedure di VIA e di autorizzazione ambientale di competenza regionale
1. L’articolo 8 del del d.p.g.r. 19/R/17 è sostituito dal seguente:
Art. 8. Raccordo tecnico istruttorio delle valutazioni di sostanzialità delle modifiche di installazioni e impianti nelle procedure di VIA e di autorizzazione ambientale di competenza regionale.
1. Il proponente che ravvisi la necessità di apportare modifiche non sostanziali alle caratteristiche o al funzionamento di un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, relativo a una installazione o ad un impianto compreso negli allegati III o IV alla
Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006
e soggetto ad autorizzazione integrata ambientale regionale oppure soggetto alla autorizzazione di cui all'
Sito esternoarticolo 208 del d.lgs. 152/2006
oppure soggetto ad autorizzazione unica ambientale di cui al
Sito esternod.p.r. 59/2013
, presenta alla struttura regionale competente per l'autorizzazione, di seguito “struttura autorizzante” un'istanza unica recante gli elementi della comunicazione o istanza di modifica non sostanziale, previsti dalla pertinente normativa autorizzativa, e gli elementi per la valutazione preliminare di cui all'
Sito esternoarticolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006
ed all’
articolo 58 della l.r. 10/2010
.
2. La struttura autorizzante mette a disposizione della struttura operativa la documentazione depositata dal proponente, per l'espressione del parere relativo alla sostanzialità o meno delle modifiche proposte, ai fini della normativa in materia di VIA. A tal fine la struttura autorizzante assegna alla struttura operativa un termine compatibile con il termine per la conclusione del procedimento di valutazione della sostanzialità o meno della modifica richiesta, previsto dalla normativa autorizzativa di settore.
3.Il parere di sostanzialità della modifica espresso ai fini delle procedure di VIA è vincolante per
la valutazione di sostanzialità della modifica ai fini della autorizzazione della stessa.
4. Entro la scadenza del termine previsto dalla normativa di settore, la struttura autorizzante con proprio atto, si esprime comunque in merito alla sostanzialità o meno delle modifiche proposte,
dando conto delle risultanze delle valutazioni della struttura operativa o, se queste non sono state ancora acquisite, condizionando la realizzazione della modifica ritenuta non sostanziale ai fini autorizzativi all’espressione del parere di non sostanzialità ai sensi dell’articolo 58 della l.r. 10/2010.
5. Il proponente, qualora lo ritenga opportuno, ha facoltà di presentare alla struttura operativa un’istanza ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 6, comma 9, del d.lgs 152/2006
e dell’
articolo 58 della l.r. 10/2010
, separatamente e prima della presentazione della comunicazione o della istanza di modifica non sostanziale alla struttura autorizzante, ai sensi della normativa autorizzativa di settore; in tal caso, alla istanza o alla comunicazione sono allegate, a pena di irricevibilità, le risultanze delle valutazioni effettuate dalla struttura operativa.
”.
Art.10
Modifiche all’articolo 11 del d.p.g.r. 19/R/2017. Criteri per la valutazione delle modifiche ai fini delle procedure di VIA
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 19/R/2017 dopo le parole “
disposizioni normative di settore
” sono aggiunte le seguenti “,
fatto salvo il caso in cui il progetto di adeguamento rientri, di per sé, in una delle tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV alla
Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 ”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 19/R/2017 dopo le parole “
e dei lavorator
i” sono aggiunte le seguenti “,
fatto salvo il caso in cui il progetto di adeguamento rientri, di per sé, in una delle tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV alla
Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 ”.
Art. 11
Modifiche all’articolo 12 del d.p.g.r. 19/R/2017. Ulteriori disposizioni procedurali per la valutazione di sostanzialità delle modifiche
1. Il comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 19/R/2017 è sostituito dal seguente:
1. Nei casi di cui all'articolo 8, comma 1, sul sito web della struttura regionale autorizzante e della struttura operativa regionale sono pubblicati i modelli di istanza, ai fini VIA e a fini autorizzativi
.”.
Art. 12
Inserimento dell’articolo 17 bis del d.p.g.r. 19/R/2017 . Disposizioni particolari per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA postume
1. L Dopo l’articolo 17 del d.p.g.r. 19/R/2017, abrogato dal presente regolamento, è inserito il seguente:
Art.17 bis. Disposizioni particolari per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA postume.
1. Le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA postume di cui all’articolo 43, comma 6 della
l.r. 10/2010
sono svolte sul complesso delle opere e degli impianti di cui si compone l'attività in esame.
2. La procedura di verifica di assoggettabilità postuma è finalizzata ad accertare se le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, oggetto o meno di modifica, possono determinare effetti significativi negativi sull'ambiente nonché, a specificare le eventuali condizioni ambientali richieste dal proponente ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006
.
3. Ai fini del comma 1 la procedura di VIA postuma:
a) per le parti di opere e impianti esistenti interessati da modifiche è finalizzata ad individuare, descrivere e valutare i relativi impatti sull'ambiente delle modifiche proposte e si conclude con un giudizio in ordine alla compatibilità ambientale o meno delle modifiche medesime e con l'individuazione di eventuali misure di mitigazione, compensazione o monitoraggio;
b) per le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, non oggetto di modifica, prende in esame gli
impatti determinati dall'attività in valutazione, come risultanti anche dai dati di monitoraggio raccolti nel tempo, e si conclude con l’individuazione di specifiche misure, eventualmente necessarie, di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché di compensazione e monitoraggio, tenuto conto anche
della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime misure in relazione all’attività esistente.
4. Le procedure di cui ai commi 2 e 3 prendono in esame gli impatti cumulativi delle eventuali modifiche rispetto alle opere e agli impianti esistenti, in modo tale da considerare l'effetto globale dell'attività in esame comprensivo delle modifiche e delle parti di opere ed impianti preesistenti e non incise dalle modifiche.
5. Le procedure postume di cui al presente articolo tengono conto:
a) che una parte o la totalità delle attività sono esistenti e insediate da tempo sul territorio;
b) della conformità dell'attività esistente a norme e standard in materia ambientale, come risultante dai dati di monitoraggio raccolti negli anni.
”.
Art. 13
Inserimento dell’articolo 17 ter nel d.p.g.r. 19/R/2017 . Disposizioni attuative
1. Dopo l’articolo 17 bis del d.p.g.r. 19/R/2017 è inserito il seguente:
Art. 17 ter. Disposizioni attuative.
1. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'
articolo 65, comma 3, della l.r. 10/2010
, sono definite specifiche modalità organizzative, nonché indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni regionali disciplinate dal presente regolamento.
2. I comuni e gli enti parco regionali adottano disposizioni organizzative attuative del presente regolamento in conformità con i rispettivi ordinamenti.
”.
CAPO II
Norme finali
Art. 14
Abrogazioni
1. Il capo II del d.p.g.r. 19/R/2017 e gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nello stesso contenuti, sono abrogati.
2. Gli articoli 9 e 10 sono abrogati.
3. Il capo IV del d.p.g.r. 19/R/2017 e gli articoli 13, 14, 15 e 16, nello stesso contenuti, sono abrogati.
4. L’articolo 17 è abrogato.
Art. 15
Norma transitoria
1. Ai procedimenti di cui al capo II bis del d.p.g.r.19/R/2017, per i quali l'istanza di avvio è stata presentata all'autorità competente prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le norme relative alle procedure vigenti al momento della presentazione dell'istanza ed in particolare l'Sito esternoart. 27 bis del d.lgs. 152/2006 e l'art. 73 bis della l.r. 10/2010 .
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.