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Regolamento 9 ottobre 2019, n. 62/R

Disposizioni in attuazione dell’articolo 65 della l.r 10/2010 , per l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di VIA e per il coordinamento delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006 . Modifiche al d.p.g.r. n. 19/R/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 16 ottobre 2019




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’articolo 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione;


Visti l'articolo 4, comma 1, lettera l) e lettera z), dello Statuto;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l’articolo 27 bis come introdotto dal Sito esternodecreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 Sito esternodella legge 9 luglio 2015, n. 114 .);


Vista la Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);


Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA), ed in particolare l’articolo 73 bis, come da ultimo modificata dalla legge regionale 25 maggio 2018, n. 25 (Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del Sito esternodecreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013 ) e dalla legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018);


Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 2017, n. 19/R (Regolamento regionale recante Disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 );


Visto il parere del Comitato direzionale espresso nella seduta del 25.7.2019;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 5.8.2019, n.1044;


Visti i pareri della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Visto il parere favorevole della IV commissione consiliare, espresso nella seduta del 18.9.2019;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 10.9.2019;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2019, n. 1189;


Considerato quanto segue:


1. il presente regolamento adegua alla normativa sopravvenuta le disposizioni del regolamento regionale approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 2017, n. 19/R (Regolamento regionale recante Disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 );


2. è in particolare necessario disciplinare le modalità operative di coordinamento finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’ articolo 73 bis della l.r. 10/2010 , come da ultimo modificato con l.r. 3/2019 in attuazione dell’articolo 27 bis del Sito esternod.lgs 152/2006 , nonché le ulteriori forme di semplificazione e di raccordo procedurale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 bis, comma 8, del medesimo decreto;


3. alla luce dell’esperienza applicativa del regolamento 19/R/2017 e dell’evoluzione della normativa nazionale e regionale, appare inoltre opportuna una revisione delle disposizioni che disciplinano:


a) il raccordo tecnico istruttorio, tra le procedure di valutazione di sostanzialità delle modifiche ai fini della verifica di assoggettabilità e della VIA regionale e quelle previste dalla normative autorizzativa ambientale;


b) lo svolgimento delle procedure di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010 ;


4. è introdotta una disciplina transitoria dei procedimenti relativi al provvedimento autorizzatorio unico regionale, avviati prima della entrata in vigore del presente regolamento, ai quali si applicano le norme relative alle procedure vigenti al momento della presentazione dell'istanza;


5. è infine necessario prevedere che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, al fine di assicurare l’immediata operatività della disposizioni di coordinamento attuative dell’articolo 73 bis della l.r. 10/2010 ;


Si approva il presente regolamento:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.