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Regolamento 2 luglio 2019, n. 39/R

Disposizioni in materia di attività extraimpiego. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale").

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 luglio 2019




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e in particolare l’articolo 69;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale");


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 28 marzo 2019;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 452 del 1 aprile 2019;


Visto il parere favorevole della prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 4 giugno 2019;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2019, n. 814;



Considerato quanto segue:


1. Occorre modificare la previsione che esplicita il divieto alla titolarità di partita IVA anche per lo svolgimento dell’attività agricola, al fine di consentire all’amministrazione di autorizzarne l'eventuale esercizio, entro i limiti previsti dal regime di esonero di cui alla normativa tributaria. L’attività consentita comporta un impegno modesto e non abituale, tale da non interferire in alcun modo con l'attività principale e prevalente del dipendente, in coerenza peraltro con quanto affermato dalla giurisprudenza in materia;


2.Occorre superare i dubbi interpretativi in ordine ai compensi previsti da norme regionali per lo svolgimento di incarichi conferiti a dipendenti regionali ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera k), della l.r. 1/2009 . In particolare è necessario esplicitare che tali compensi sono versati all’amministrazione;


Si approva il presente regolamento:


Art. 1
Modalità di svolgimento delle attività autorizzate. Modifiche all'articolo 31 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Al comma 4 dell’articolo 31 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale") le parole “
E’ preclusa la titolarità di partita IVA, anche per lo svolgimento di attività agricola,
” sono sostituite dalle seguenti: “
Ad eccezione di quanto previsto al comma 4 bis, è preclusa la titolarità di partita IVA,
”.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 del d.p.g.r. 33/R/2010 è aggiunto il seguente:
4 bis. L’acquisizione della partita IVA per lo svolgimento di attività agricola può essere autorizzata, nel rispetto delle disposizioni del capo IV e
del capo IV della l.r. 1/2009
, a condizione che l’attività stessa sia svolta entro i limiti previsti dal regime di esonero di cui all’
Sito esternoarticolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e dall’
articolo 34 bis della l.r. 1/2009
.
”.
Art.2
Modalità di svolgimento degli incarichi conferiti dall’amministrazione. Modifiche all’articolo 39 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Il comma 3 dell’articolo 39 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
3. Il compenso eventualmente previsto, anche da normativa regionale, per gli incarichi conferiti ai sensi dell'
articolo 7, comma 1, lettera k), della l.r. 1/2009
è versato all'amministrazione.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.