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Regolamento 20 giugno 2019, n. 35/R

Modifiche al DPGR 21 ottobre 2013, n. 58/R (Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”).

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 26 giugno 2019

Articolo 30
Inserimento dell'articolo 36 bis nel DPGR 58/R/2013
1. Dopo l'articolo 36 del DPGR 58/R/2013 è inserito il seguente:
Articolo 36 bis - Affidamento dei cani per attività dimostrative
1. I cani che, in seguito alle necessarie verifiche, sono ritenuti idonei per lo svolgimento di attività dimostrative che la Scuola effettua al fine di promuovere le proprie attività, vengono affidati ai soggetti già individuati ai sensi dell’articolo 33, comma 2, o agli istruttori della Scuola, mediante la sottoscrizione di un contratto con il quale l’affidatario si assume la responsabilità del cane e si impegna a portare il cane presso la Scuola ogni volta si renda necessario per lo svolgimento delle attività dimostrative, per l’effettuazione dei controlli sanitari e per ogni altra necessità funzionale alle attività.
2. Per la durata dell’affidamento il cane rimane di esclusiva proprietà della regione Toscana. Alla scadenza contrattuale, nonché nel caso in cui il cane non sia più ritenuto idoneo per le attività, può esserne disposta la cessione gratuita all’affidatario stesso.
3. L’affidamento del cane è attività volontaria e non dà diritto a compensi o pretesa alcuna nei confronti della Scuola.
4. Per la durata dell’affidamento, restano a carico della Scuola:
a) la consulenza e l’assistenza tecnica;
b) la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
c) l’assistenza veterinaria, i medicinali ed i presidi per la prevenzione delle malattie;
d) gli alimenti e il corredo di base;
e) il rimborso delle eventuali spese sostenute dall’affidatario in caso di urgenza.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.